Conducente ubriaco e concorso di colpa del trasportato
Pietro rimane vittima di un sinistro stradale, riportando lesioni personali, mentre è trasportato a bordo di un autoveicolo.
Di tale danno chiede il risarcimento al vettore ed al suo assicuratore.
Sia il tribunale che la corte d’appello attribuiscono a Pietro un concorso di colpa del 50%, per avere accettato di lasciarsi trasportare da persona di cui era evidente lo stato di ebbrezza. Ne consegue il dimezzamento del risarcimento a lui riconosciuto.
Pietro impugna la sentenza d’appello per cassazione, con ricorso fondato su un motivo.
La compagnia assicuratrice resiste con controricorso.
Il ricorso viene assegnato alla terza sezione civile della corte di cassazione, che decide con ordinanza numero 24920 del 17 settembre 2024.
Il ricorso viene dichiarato improcedibile perché l’avvocato di Pietro dichiara che la sentenza di appello gli è stata notificata, ma risulta depositata telematicamente solo la copia del provvedimento impugnato, e non anche la relazione di notificazione, in violazione dell’onere imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile.
Sebbene tale rilievo abbia carattere dirimente, ritiene il collegio di dover affermare, nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma del codice di procedura civile, i seguenti principi di diritto, la cui applicazione avrebbe comunque comportato l’inammissibilità del motivo di ricorso proposto da Pietro (il che, incidentalmente, mette al riparo l’avvocato di Pietro da eventuali richieste di risarcimento per il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata):
«(a) “l’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, § 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta [rectius: impone] agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”;
(b) “l’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.”».