La richiesta di indennizzo assicurativo non sospende il decorso della prescrizione
Daniele subisce un incidente stradale mentre si reca al lavoro.
La banca presso cui lavora ha in essere una polizza di copertura dei propri dipendenti per i danni da costoro subiti in ambito di lavoro.
Daniele incarica l’avvocato G di agire nei confronti del proprietario del veicolo antagonista che ha provocato l’incidente e di fargli riconoscere l’indennizzo previsto dalla polizza stipulata dal suo datore di lavoro.
L’avvocato G invia una richiesta di indennizzo alla compagnia di assicurazioni.
Trascorsi anni senza avere notizie dell’indennizzo, Daniele scopre che la richiesta di indennizzo è stata archiviata per inerzia dell’assicurato, ciò di cui era stata data comunicazione al suo datore di lavoro.
Cita allora l’avvocato G davanti al tribunale di Lecce, al quale chiede di condannare l’ex difensore al risarcimento dei danni conseguenti all’inerzia del medesimo per più di due anni dopo l’invio della richiesta di indennizzo, che a suo dire ha comportato la perdita del diritto assicurativo.
Stabilisce infatti l’articolo 2952 del codice civile che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Solo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni.
L’avvocato G si costituisce chiedendo e ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, la quale si costituisce a sua volta chiedendo il rigetto della domanda di Daniele.
Il tribunale accoglie la domanda di risarcimento, sul presupposto che Daniele ha perso il diritto all’indennizzo assicurativo per via della colpevole omissione dell’avvocato G nella richiesta di pagamento, ma riconosce un danno minore di quello allegato da Daniele.
La sentenza viene impugnata con appello principale dall’avvocato G e dalla sua compagnia assicuratrice e, con appello incidentale, relativamente al quantum, da Daniele.
La corte d’appello di Lecce accoglie l’appello principale sostenendo che, pur essendo pacifica la colpevole omissione nella condotta del difensore, tuttavia non è stata fornita prova del danno, in quanto, al momento in cui l’azione è stata proposta da Daniele, il diritto all’indennizzo assicurativo non poteva dirsi prescritto, dal momento che la richiesta di risarcimento aveva prodotto effetto sospensivo fino alla completa guarigione dell’assicurato, come previsto dall’articolo 2952, quarto comma, del codice civile.
Avverso tale decisione Daniele propone ricorso per cassazione, prospettando la violazione dell’articolo 2952 del codice civile.
La terza sezione civile della corte di cassazione gli dà ragione con ordinanza numero 26174 del 7 ottobre 2024:
« La norma applicata dalla Corte di appello è infatti relativa all’assicurazione contro i danni e prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento è sospesa quando all’assicurazione giunga comunicazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, o del fatto che costui ha iniziato un’azione volta a farsi risarcire i danni.
La norma chiaramente è riferita al caso in cui l’assicurato cagioni danno a un terzo e costui abbia fatto richiesta di risarcimento.
La fattispecie in questione è invece diversa, poiché non si discute del caso in cui l’assicurato abbia fatto danno al terzo, quanto piuttosto del danno subito dall’assicurato medesimo, a cui favore vanno gli effetti del contratto di assicurazione.
In sostanza, la regola di cui ha fatto applicazione la Corte d’appello vale esclusivamente per il caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. n. 541/2020), ossia per la responsabilità di danni causati a terzi. Non vale, né può estendersi analogamente [sic], al caso, diverso, di danno subìto — anziché inferto — dall’assicurato».
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.