Il danno da mancata stipula di contratto di assicurazione
Coriolano cita in giudizio davanti al tribunale di Torre Annunziata L’associazione Alfa, Astutillo e il Comune di **************, chiedendo che siano condannati in solido al risarcimento dei danni da lui sofferti nel corso di una partita di calcio amatoriale.
A sostegno della domanda espone di aver preso parte, nell’estate del 2005, ad un torneo di calcio amatoriale organizzato dall’associazione Alfa, la quale si era obbligata, dietro versamento di una somma, a stipulare un contratto di assicurazione per gli eventuali infortuni di gioco, e che nel corso di una partita svoltasi nella serata del 2 agosto 2005, a causa del violento scontro con Astutillo, portiere della squadra avversaria, aveva riportato la frattura scomposta della mandibola. Tale incidente era stato causato, a detta di Coriolano, dall’insufficiente illuminazione del campo sportivo, da ricondurre a colpa del Comune convenuto. A seguito dell’infortunio, che aveva reso necessari il suo ricovero ed un conseguente intervento chirurgico, era emerso che ‘associazione Alfa non aveva stipulato alcun contratto di assicurazione, contrariamente a quanto pattuito. Coriolano invoca, pertanto, il titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell’associazione, l’art. 2043 del codice civile (responsabilità aquiliana) rispetto ad Astutillo e l’art. 2051 del codice civile (responsabilità del custode) verso il Comune.
Si costituiscono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo per diverse ragioni il rigetto della domanda.
Su richiesta dell’associazione Alfa il contraddittorio viene esteso ad Agamennone, indicato come il soggetto che ha riscosso la somma necessaria per la stipula del contratto di assicurazione e che non vi ha provveduto.
Costui si costituisce negando di aver avuto incarico di stipulare la polizza assicurativa.
Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento dei danni patiti da Coriolano, il tribunale rigetta la domanda e condanna Coriolano alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
La decisione viene impugnata da Coriolano davanti alla corte d’appello di Napoli, la quale però rigetta l’appello con sentenza del 29 marzo 2022.
A detta della corte, il primo motivo di appello, benché fondato, risulta privo di decisività. Ritiene infatti provato che il torneo si è svolto nella convinzione, sia dei giocatori che della stessa associazione Alfa, dell’esistenza della copertura assicurativa, ma che il relativo contratto non è stato stipulato. La violazione dell’obbligo della stipula da parte dell’associazione non viene però ritenuta sufficiente all’accoglimento della domanda, «per difetto di riscontro probatorio in ordine al quantum risarcitorio».
La corte ricorda che il consulente tecnico d’ufficio ha riconosciuto a carico di Coriolano postumi invalidanti nella misura del 7 per cento, ma sostiene che Coriolano avrebbe dovuto dimostrare il beneficio che avrebbe potuto trarre dall’esistenza della polizza assicurativa, tanto più in considerazione del fatto che simili polizze hanno, solitamente, uno scoperto non inferiore al 5 per cento dei postumi invalidanti. In altri termini, era onere di Corioliano dedurre e dimostrare le effettive conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa stipula della copertura assicurativa per il cosiddetto rischio atletico, anche in considerazione del limite della prevedibilità dei danni esistente in materia di responsabilità contrattuale, previsto dall’art. 1225 del codice civile.
Il secondo motivo di appello viene ritenuto infondato dalla corte napoletana in base al rilievo per cui la sentenza del tribunale ha escluso la presenza di zone d’ombra sul campo; e comunque, la ricostruzione della dinamica dell’azione ha messo in luce che è stato proprio Coriolano a commettere un fallo in danno del portiere avversario, il quale aveva già rinviato il pallone quando Corioliano era andato a scontrarsi col mento sulla spalla dell’estremo difensore.
Contro la sentenza della corte d’appello di Napoli Coriolano propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La terza sezione civile della corte di cassazione decide con ordinanza numero 27069 del 18 ottobre 2024.
La corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso:
«Pur essendo indubbia l’obiettiva modestia dell’intera vicenda qui in discussione, la Corte non può fare a meno di rilevare che l’impugnata sentenza contiene un evidente errore di diritto, consistente nell’errata applicazione delle regole sull’onere della prova.
La Corte territoriale, infatti, ha dato per dimostrato – senza che vi siano contestazioni sul punto – il fatto che il torneo di calcio nel corso del quale si determinò l’incidente in danno dell’odierno ricorrente era stato disputato dai partecipanti nella convinzione di essere coperti da apposita assicurazione; e ha aggiunto che l’organizzatrice del torneo aveva fornito apposite «rassicurazioni» ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione. Ciò nonostante, è pacifico che quel contratto non fu mai stipulato.
Partendo da tale ricostruzione in fatto – la quale, contenendo un accertamento di merito, non è sindacabile in questa sede – la Corte napoletana ha tratto la conclusione secondo cui «l’attore avrebbe dovuto fornire riscontro probatorio del beneficio che avrebbe tratto se una polizza assicurativa fosse stata effettivamente stipulata», posto che simili assicurazioni prevedono, di norma, uno scoperto non inferiore al 5 per cento dei postumi invalidanti.
In questo modo, però, la Corte d’appello ha rovesciato sul creditore danneggiato l’onere di provare l’utilità dell’ipotetica polizza non sottoscritta. Siffatta conclusione è errata perché, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, al creditore non può essere posto alcun altro onere che non sia quello di dimostrare l’esistenza del contratto (nella specie, cioè, l’esistenza dell’impegno a stipulare una polizza assicurativa) e l’inadempimento del debitore. Rimane invece a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare o che l’inadempimento non sussiste o che è stato determinato da causa a lui non imputabile o che, eventualmente, si tratta di un inadempimento irrilevante a fini risarcitori. La digressione che la sentenza impugnata ha compiuto in ordine al fatto notorio per cui le assicurazioni per attività sportive amatoriali prevedono solitamente determinate franchigie non elimina l’errore in diritto, che risulta poi in modo palese dalle ulteriori considerazioni compiute dalla Corte d’appello, secondo cui doveva essere l’attore a «dedurre e provare le effettive conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa stipula» del contratto di assicurazione. Una volta dimostrato, come nel caso in esame, che l’obbligo di stipulare il contratto c’era e che vi era stato inadempimento, avrebbe dovuto essere il debitore a dimostrare l’irrilevanza dell’inadempimento derivante dall’esistenza – affermata in via meramente teorica – di una franchigia tale da rendere comunque non indennizzabile il sinistro.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata su questo punto».
Vengono rigettati gli altri due motivi, con la conseguenza del definitivo rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata da Coriolano nei confronti del Comune.
Perciò la corte cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso, rinvia alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione e condanna Coriolano alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.