Il giudice che si discosta dalle conclusioni del consulente deve fornire motivazione adeguata
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22388 del 4 agosto 2025 (Pres. Rubino, Rel. Tassone), ha accolto il ricorso degli eredi di A.F., deceduto per complicanze da epatite C contratta a seguito di emotrasfusioni effettuate negli anni 1984-1985 presso gli Spedali Civili di Brescia.Il Tribunale di Brescia aveva condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale (previa compensatio con l’indennizzo ex l. 210/1992), accertando, sulla base della CTU medico-legale, il nesso causale tra trasfusioni, infezione da HCV, evoluzione in cirrosi e carcinoma epatocellulare, concausa del decesso.La Corte d’Appello di Brescia, in riforma, aveva invece rigettato la domanda, escludendo il nesso eziologico tra l’infezione trasfusionale e la morte, attribuendola prevalentemente a patologie cardiache e altre concause (insufficienza renale, diabete), senza rinnovare la CTU.
La Cassazione ha cassato la sentenza di appello per due motivi connessi:
Violazione del criterio del “più probabile che non” (artt. 40-41 c.p., 2043 c.c.): la Corte territoriale ha escluso la concausalità del carcinoma epatico con motivazione meramente descrittiva e assertiva, limitandosi a elencare altre patologie senza valutare la preponderanza causale sulla base delle prove (CTU inclusa).
Erroneo discostamento dalla CTU (artt. 61, 62, 191, 193 c.p.c.): pur ammissibile il principio “judex peritus peritorum”, il giudice che si discosta dalle conclusioni del consulente deve fornire motivazione adeguata, logica e ancorata alle risultanze processuali, indicando gli elementi che smentiscono la perizia. La motivazione della Corte d’Appello è apparente e non soddisfa il minimo costituzionale, non illustrando gli esiti dei trattamenti né sostituendo alla valutazione peritale una diversa valutazione tecnica.
La Corte ha ribadito che, in presenza di concause, il semplice richiamo a patologie alternative non basta a escludere il nesso con l’infezione trasfusionale; occorre motivazione specifica sulla effettiva incidenza causale.
Sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese di legittimità.

