È tenuta al risarcimento l’impresa che fa i lavori in condominio se ha installato ponteggi privi di misure anti-ladro
La terza sezione civile della Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 25122/2025 del 12 settembre 2025, ha accolto parzialmente il ricorso di Ma.El. contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva escluso la responsabilità dell’appaltatore Fu.Vi. (titolare dell’omonima impresa individuale) per un furto avvenuto nel suo appartamento.
Ladri erano penetrati nell’appartamento al quinto piano utilizzando il ponteggio eretto per lavori di ristrutturazione condominiale, appaltati dal Condominio Pr. a Fu.Vi.. La proprietaria chiede risarcimento danni ex art. 2043 c.c., attribuendo colpa all’appaltatore per mancanza di misure di sicurezza idonee a prevenire l’uso anomalo del ponteggio.
Il Tribunale accoglie parzialmente, riconoscendo un concorso del 25% della danneggiata; la Corte d’Appello riforma, escludendo la responsabilità.
La Cassazione, accogliendo due motivi di ricorso, afferma che la Corte d’Appello ha errato nel qualificare il ponteggio come mera “occasione agevolatrice” del furto, anziché causa (o concausa). Una volta accertato che i ladri hanno avuto accesso al ponteggio dal finestrone del vano scala al quinto piano e da lì al balcone/appartamento, deve affermarsi che il ponteggio ha svolto un’efficienza causale nel furto. Occorreva verificare se le misure (reti elettrosaldate, gabbia scala chiusa, ecc.) fossero idonee a impedire accesso da tale via.
Cassata la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno per nuovo esame sul merito (idoneità delle misure di sicurezza) e spese.
Principio di diritto: “è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso anomalo”.

