La liquidazione del danno da premorienza e la personalizzazione del danno non patrimoniale
La paziente Pa.Mi., ricoverata presso la Casa di Cura Columbus di Milano per intervento di riduzione e osteosintesi di frattura dell’omero destro, subisce, durante le manovre di induzione dell’anestesia generale eseguite dall’anestesista To.Gi., un arresto cardiaco che causa grave sofferenza cerebrale anossica. Trasferita al San Raffaele e poi alla Fondazione Don Gnocchi, vive dal 2015 al 27 dicembre 2019 in stato vegetativo permanente fino al decesso.
L’amministratore di sostegno e poi l’erede Bo.Va. convengono la casa di cura (proprietà dell’Istituto delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù) e l’anestesista To.Gi. per responsabilità sanitaria contrattuale ed extracontrattuale. Il tribunale di Milano, con sentenza 3105/2021, accerta la responsabilità concorrente per errore nella fase pre-operatoria, errata gestione della crisi cardiaca e insorgenza di stato vegetativo irreversibile, condannando l’Istituto e gli eredi del To.Gi. (nel frattempo deceduto) al risarcimento di € 257.984 (al netto di rivalutazione e interessi) a titolo di danno da premorienza, respingendo invece la domanda relativa alle voci di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, lucro cessante e spese mediche/assistenziali. Vengono regolati anche i rapporti di garanzia e rivalsa con le assicurazioni Berkshire Hathaway e Assicuratrice Milanese.
La corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3181/2022, conferma nel merito la responsabilità e la liquidazione del danno da premorienza secondo le tabelle milanesi specifiche, ma accoglie l’appello incidentale degli eredi To., escludendo la loro responsabilità per i debiti ereditari in quanto legatari in sostituzione di legittima.
Il figlio Bo.Va. ricorre in Cassazione con sette motivi.La Suprema Corte, terza sezione civile, decide con ordinanza 16 settembre 2025 numero 25474.
Accoglie il secondo e terzo motivo: la liquidazione del danno da premorienza secondo le tabelle milanesi specifiche viene ritenuta non equa. Tali tabelle, pur diffuse, non rispettano il principio di parità di risarcimento a parità di durata effettiva della sofferenza. Esse partono da un valore decrescente nel tempo (maggiore nei primi anni, poi stabilizzato), mentre il danno biologico permanente è costante. Inoltre, il criterio statistico legato all’età (che riduce il valore punto con l’avanzare degli anni) non è coerente quando la durata della vita è ormai certa e breve. La Cassazione ribadisce che il danno da premorienza deve essere liquidato proporzionalmente alla durata effettiva della vita post-evento, partendo dal valore che sarebbe spettato se la vittima fosse sopravvissuta fino al giudicato e adattandolo agli anni effettivamente vissuti.
Accoglie parzialmente il quarto motivo: respinta la censura sull’ammissione di prova testimoniale per dimostrare consapevolezza della paziente in stato vegetativo (il danno biologico richiede obiettività medico-legale, non percezioni soggettive testimoniali). Accolta invece la doglianza sulla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale. La corte d’appello ha erroneamente escluso ogni incremento sul presupposto che, essendo la paziente incosciente, non vi sia stata sofferenza superiore alla media. La Cassazione distingue: il rigetto della domanda di risarcimento per il maggior danno morale soggettivo è corretto, ma va riconosciuto l’eccezionale impatto dinamico-relazionale (totale compromissione delle attività realizzatrici della persona) che, secondo l’id quod plerumque accidit, giustifica un appesantimento equitativo dei valori tabellari.
Accoglie parzialmente il quinto motivo: respinta la richiesta di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica. Accolta invece la censura sul lucro cessante da perdita di chance. Pur essendo la vittima pensionata e priva di redditi da lavoro dipendente, aveva allegato attività imprenditoriali e consulenziali post-pensionamento (progetto di catena di ristoranti, gestione investimenti). La corte d’appello ha errato nel negare tout court il danno patrimoniale futuro solo perché non vi era interruzione di un’attività lavorativa formale; andava invece valutata probabilisticamente la perdita di chance di ulteriori guadagni.
In conclusione, la Cassazione cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuova liquidazione del danno da premorienza secondo criteri più equi, per la personalizzazione del danno non patrimoniale (componente dinamico-relazionale) e per la valutazione del lucro cessante, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

