Il danno da padre assente non va provato, si presume dalla perdita della bigenitorialità
La controversia origina da un’azione promossa nel 2018 da Gi.Za. (madre) e Gi.St. (figlio, nato nel 1998) nei confronti di Re.Ga. per ottenere: la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’attribuzione del cognome paterno, il contributo al mantenimento (passato e futuro) e il risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare e da presunta violazione dell’art. 570 c.p..
Il tribunale di Bergamo dichiara la paternità, fissa un assegno di € 300 mensili dal dicembre 2018 più 50% delle spese straordinarie, ma respinge le domande risarcitorie (mancanza di prova del danno-conseguenza, non ritenendo sufficiente il danno-evento né configurabile il danno in re ipsa) e quella di rimborso del mantenimento pregresso (mancanza di prova adeguata).
La corte d’appello di Brescia riforma parzialmente: riconosce alla madre il diritto al regresso per le spese sostenute dalla nascita al novembre 2018, liquidando equitativamente € 71.700 (€ 300 mensili omnicomprensivi attualizzati); eleva l’assegno futuro a € 500 mensili (rivalutabili) più 60% delle spese straordinarie; conferma il rigetto delle domande risarcitorie (pur accertando l’illecito endofamiliare, ritiene mancante la prova del danno) e di quella fondata su reato (art. 570 c.p.); compensa integralmente le spese di entrambi i gradi.
Avverso tale sentenza madre e figlio propongono ricorso principale, affidato a quattro motivi; il padre propone ricorso incidentale sulla base di due motivi.
La prima sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 24719 del 7 settembre 2025, così decide:
Accoglie il primo motivo del ricorso principale (violazione artt. 2059, 2043 c.c., artt. 2, 30 Cost. ecc.): la corte d’appello, pur avendo accertato l’illecito endofamiliare (consapevole disinteresse del padre per lunghi anni, con violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione), ha erroneamente richiesto una prova specifica del danno non patrimoniale. La Cassazione ribadisce che la lesione del diritto alla bigenitorialità – diritto di rango costituzionale (artt. 2, 30 Cost.) – costituisce fatto noto da cui desumere presuntivamente (ex artt. 2727-2729 c.c.) un’alterazione della vita del figlio e la perdita di opportunità. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni semplici. Enuncia il seguente principio di diritto: il principio della prova del danno va bilanciato con la notoria gravità della perdita della bigenitorialità dovuta alla sottrazione consapevole ai doveri genitoriali.
Accoglie il terzo motivo (vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.): la corte d’appello ha determinato il mantenimento pregresso in € 300 mensili e quello futuro in € 500 mensili più 60% straordinarie senza adeguata motivazione sulle ragioni della differenza, nonostante il medesimo parametro della capacità economica del padre (aumentata).
Quanto al ricorso incidentale del padre: rigetta il primo motivo (contestazione del regresso per mantenimento pregresso);
assorbe il secondo (spese).
La sentenza viene cassata nei limiti dei motivi accolti e rinviata alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

