Il risarcimento del danno parentale spetta anche a fratelli e sorelle
La controversia riguarda il risarcimento del danno da morte causata da asbestosi polmonare contratta da Mo.Li., già dipendente del Provveditorato al Porto di Venezia (esposto ad amianto dal 1966 al 1988), nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza emessa nel 2022, condanna l’Autorità a risarcire: alla vedova Me.Fe. € 264.995,90; ai figli Mo.Da. e Mo.Gi. rispettivamente € 258.474,00 e € 245.167,50, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma.
Rigetta invece la domanda della sorella Mo.An. per insufficiente allegazione/prova del danno.
La corte d’appello di Venezia, con sentenza emessa nel 2024, rigetta l’appello di tutti i familiari, confermando integralmente la sentenza di primo grado e ponendo le spese a carico degli appellanti.
Questi ultimi (vedova, due figli e sorella) propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi di cassazione.
Decide la terza sezione civile della corte, con ordinanza numero 28255 del 24 ottobre 2025.
La corte ritiene fondata la seconda parte del primo motivo.
La corte territoriale ha erroneamente qualificato come “generiche” le allegazioni di Mo.An. (unica sorella superstite – fratello come riferimento affettivo costante – frequentazione assidua), negando il danno parentale.
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: in caso di morte da fatto illecito, esiste una presunzione iuris tantum di sofferenza morale (danno interiore) a carico non solo del nucleo familiare successivo (coniuge e figli), ma anche del nucleo familiare originario (genitori e fratelli).
Tale presunzione opera indipendentemente da convivenza o prossimità geografica.
Spetta al convenuto provare l’indifferenza o addirittura l’odio tra defunto e superstite.
Diverso è il discorso per il danno dinamico-relazionale (danno esteriore), la cui intensità va allegata e provata per influenzare la quantificazione.
La statuizione della corte d’appello è quindi errata: le allegazioni di Mo.An. erano sufficienti ad attivare la presunzione di sofferenza morale; la loro eventuale genericità poteva rilevare solo ai fini della quantificazione, non dell’esistenza del danno.
Viene invece giudicato inammissibile il secondo motivo, col quale vedova e figli censuravano la mancata adozione delle tabelle milanesi e contestavano l’affermazione di assenza di “scostamenti significativi” rispetto alle tabelle romane utilizzate dal tribunale.
La corte ritiene che il motivo sia viziato dalla mancata considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale (Cassazione 10579/2021 e ss.) che privilegia il sistema a punti ma non impone in via esclusiva le tabelle milanesi.
Il ricorso viene quindi accolto parzialmente limitatamente alla posizione di Mo.An, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Venezia per nuovo esame, nel rispetto del principio di diritto sopra richiamato in tema di presunzione di danno morale in capo ai fratelli della vittima.

