È cedibile il credito del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile auto
La società (omissis) s.r.l. concede in locazione un’autovettura a M.S., assicurata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale con (omissis) S.p.A., danneggiata da un veicolo di proprietà e condotto da F.C. La società, divenuta cessionaria del credito risarcitorio da M.S. (incluso il costo di noleggio di auto sostitutiva), esercita azione diretta ex art. 149 d.lgs. 209/2005 contro l’assicurazione e F.C.La domanda viene respinta in primo e secondo grado. La società propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Gli intimati svolgono difese.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, acquisisce il fascicolo d’appello per verificare la partecipazione di F.C., litisconsorte necessario. Con ordinanza successiva ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.C., assegnando termine perentorio di 60 giorni.
Con sentenza numero 29113 del 4 novembre 2025 la terza sezione della corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 371-bis c.p.c., per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione e tuttavia enuncia, ex art. 363, comma 3, c.p.c., un principio di diritto nell’interesse della legge: il cessionario del credito risarcitorio per danni patrimoniali da sinistro stradale è legittimato a esercitare l’azione ex art. 149 d.lgs. 209/2005 contro l’impresa di assicurazione del veicolo del danneggiato. Ciò deriva dagli effetti della cessione del credito (art. 1263 c.c.), che trasferisce al cessionario i poteri di tutela, senza deroga nella normativa speciale. L’assicuratore del danneggiato agisce come mandatario ex lege di quello del responsabile, con identica posizione sul credito. La ratio di tutela del danneggiato non implica carattere personale dell’azione né vieta la cessione.

