la clausola che prevede l’accollo del mutuo in sede di separazione consensuale non può essere modificato con il divorzio
Il signor Alfa propone ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello di Bologna che ha parzialmente riformato la pronuncia del tribunale di Forlì sullo scioglimento del matrimonio contratto nel 1998.
Il tribunale aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, imponendo al marito: a) un contributo al mantenimento della figlia di € 1.200 mensili; b) l’80% delle spese straordinarie per la figlia; c) un assegno divorzile di € 700 mensili alla ex moglie; revocando l’obbligo di pagare l’intera rata del mutuo ipotecario sulla casa familiare (assunto in separazione consensuale) e respingendo la domanda di restituzione delle somme versate.
La corte d’appello, su appello principale del marito e incidentale della moglie, riduce il contributo al mantenimento della figlia a € 1.000 mensili, revoca l’obbligo di pagare utenze e tasse sulla casa, confermando il resto. Ritiene che l’accollo del mutuo (fino a “estinzione dello stesso”) non fosse parte del contenuto necessario dell’accordo separativo, ma un patto contrattuale autonomo (aggiunto), non modificabile in sede di divorzio, poiché legato all’estinzione del mutuo e non allo status di separati. Le utenze e tasse, invece, integrano mantenimento indiretto, modificabile in sede di divorzio.
Il ricorso si articola in quattro motivi, nessuno dei quali ritenuto fondato dalla prima sezione civile della corte di cassazione con ordinanza numero 31486 del 3 dicembre 2025.
Di particolare rilievo il secondo motivo: violazione degli articoli 156 e 1362 del codice civile, per errata interpretazione della clausola separativa sull’accollo del mutuo (“sino ad estinzione dello stesso”), non intesa come autonomo.
Per la corte è inammissibile: la separazione consensuale ha contenuto essenziale (consenso a separarsi, affidamento figli, assegno) e eventuale (patti patrimoniali autonomi, non modificabili ex art. 710 c.p.c. o in divorzio; v. Cass. n. 5061/2021, n. 6444/2024). L’interpretazione è accertamento di fatto insindacabile se non viola canoni ermeneutici; qui, la corte d’appello ha correttamente desunto la comune intenzione delle parti dal testo, valorizzando il termine “estinzione del mutuo” come indipendente dallo status separativo, senza violazione dell’art. 1362 c.c.
Ricorso respinto con spese a carico del ricorrente (€ 5.200 + accessori).

