Restituzione dell’indebito nell’assicurazione non obbligatoria per la responsabilità civile
La sentenza della terza sezione civile della corte di cassazione Civile n. 33669/2025 del 22 dicembre 2025 concerne un caso di danno da allagamento in un locale seminterrato di un condominio a causa della rottura di una tubazione condominiale nel 2011.
Le proprietarie Te.Ri. e Te.Ma. agiscono per il risarcimento del danno contro il Condominio, che chiama in garanzia l’assicuratore per la responsabilità civile SARA Assicurazioni Spa.
Il tribunale di Imperia, con sentenza emessa nel 2022, accoglie la domanda principale e di garanzia, condannando la società SARA al pagamento.
In secondo grado, la corte d’appello di Genova, con sentenza emessa nel 2024, conferma la responsabilità del Condominio e la quantificazione del danno, ma esclude la copertura per danni alla mobilia e riconosce non operante il limite di massimale, ritenendolo applicabile solo a locali industriali/artigianali/agricoli/di servizi, non commerciali. Condanna Te.Ri. e Te.Ma. a restituire la somma pagata in eccesso da SARA ex art. 1917, comma 2, cc.
A seguito del ricorso della società Sara, la corte di cassazione ha l’occasione di esaminare il problema della individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto alle azioni recuperatorie, quando il pagamento non dovuto sia avvenuto nell’àmbito d’un rapporto trilatero.
Afferma la corte che nell’assicurazione RC non obbligatoria il danneggiato, di regola, non ha azione diretta verso l’assicuratore ed è estraneo al contratto.
L’art. 1917, comma 2, c.c. non crea un credito del danneggiato verso l’assicuratore, ma disciplina solo una modalità di esecuzione dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore verso l’assicurato: l’assicuratore può pagare direttamente il terzo danneggiato (facoltà); se l’assicurato lo richiede, l’assicuratore è tenuto a pagare direttamente il terzo (obbligo), ma il creditore di questa prestazione resta l’assicurato.
Da qui la conclusione: l’ordine dell’assicurato di pagare il terzo è una indicazione di pagamento (art. 1188 c.c.).
Una volta chiarito che il pagamento al terzo è una modalità di adempimento dell’obbligazione verso l’assicurato (art. 1188 c.c.), la corte trae questa conseguenza: se l’assicuratore paga credendo operante la copertura e poi la copertura risulta inoperante o limitata, il pagamento integra un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Ne discende che: legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione è l’accipiens, cioè chi ha materialmente ricevuto la somma; è irrilevante la scusabilità dell’errore; è irrilevante che il pagamento sia avvenuto su iniziativa dell’assicuratore o su ordine dell’assicurato.
La cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto: se l’assicuratore della RC non obbligatoria indennizza direttamente il terzo danneggiato erroneamente ritenendo valida ed efficace la copertura, la ripetizione dell’indebito va proposta contro l’accipiens e non contro l’assicurato, a prescindere dalla modalità con cui si è giunti al pagamento.

