La responsabilità del committente in caso di incidente con aeromobile noleggiato
La sentenza della terza sezione civile della corte di cassazione n. 34034 del 24 dicembre 2025 decide su un ricorso proposto da Gr.Vi. e Es.Pa. contro Textron Aviation Inc., incorporante per fusione di Ce. Aircraft Company, per ottenere il risarcimento dei danni, inclusi quelli non patrimoniali, derivanti dalla perdita del rapporto parentale subita a seguito del decesso dei rispettivi congiunti in un tragico incidente aereo avvenuto all’aeroporto di Milano Linate l’8 ottobre 2001. L’incidente fu causato dalla collisione tra un velivolo privato Cessna CJ2, noleggiato da Ce. Aircraft Company presso la società tedesca AirEvex (esercente un servizio di aerotaxi), e un aeromobile della compagnia aerea svedese SAS in fase di decollo per un volo di linea. Sui ricorrenti gravava l’onere di dimostrare la responsabilità della convenuta per l’evento lesivo, ma la Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando le decisioni di merito che avevano escluso tale responsabilità.
Per comprendere appieno il contesto fattuale, è utile ripercorrere i fatti di causa.
I ricorrenti, in qualità di congiunti delle vittime (passeggeri sull’aereo SAS), hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano invocando varie norme del codice civile, tra cui gli artt. 2043, 2049, 1228, 2050 e 1678 c.c., nonché principi derivanti dal codice della navigazione. La domanda mirava a ottenere il risarcimento per i danni morali e esistenziali patiti a causa della perdita dei familiari, imputando a Ce. Aircraft Company una responsabilità sia diretta che indiretta per l’incidente. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo che Ce. non fosse responsabile in quanto mera noleggiatrice del velivolo, senza alcun ruolo nell’organizzazione o gestione del volo, affidato interamente ad AirEvex. La Corte d’Appello di Milano ha confermato tale decisione, escludendo l’applicabilità delle norme invocate e sottolineando l’autonomia di AirEvex nell’esercizio dell’attività aerea. Contro questa sentenza, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, resistito da Textron Aviation Inc.
I primi tre motivi del ricorso riguardano l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., che disciplina la responsabilità per esercizio di attività pericolosa. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che Ce. Aircraft Company, in qualità di committente del volo dimostrativo, avrebbe esercitato un’attività pericolosa organizzando e dirigendo l’altrui attività aerea, con obbligo di vigilanza su legalità e sicurezza. La Corte ritiene il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Richiamando giurisprudenza consolidata (Cass. n. 22822/2010 e n. 10551/2002), afferma che la navigazione aerea non è intrinsecamente pericolosa, salvo casi concreti di deviazione dalla normalità. Inoltre, la responsabilità ex art. 2050 incombe solo sull’esercente effettivo, non su chi affida l’attività senza vincolo di subordinazione (Cass. n. 16638/2017 e n. 21603/2024).
La Corte d’Appello ha accertato fattualmente: a) assenza di potere contrattuale di ingerenza di Ce. nell’organizzazione del volo; b) assenza di ingerenza di fatto; c) irrilevanza dei motivi del noleggio (volo dimostrativo per cliente potenziale). Tali accertamenti sono insindacabili in cassazione, fondati su doppia conforme e motivazione adeguata. I motivi del contratto non incidono sulla causa concreta salvo assurgano a presupposti causali determinanti (Cass. n. 12069/2017), esclusi nel caso.
Il secondo motivo enfatizza il fatto che la responsabilità può derivare da condotte omissive equiparabili a ingerenza positiva. La Corte lo dichiara infondato: mancando prova di riserva negoziale o ingerenza di fatto, l’omissione non assume rilievo per attribuire a Ce. la qualità di esercente.
Il terzo motivo denuncia omessa motivazione e esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per mancata valutazione delle omissioni di Ce. e del suo agente Ro. Il motivo è inammissibile: doppia conforme esclude censura ex n. 5; motivazione adeguata esclude ingerenza dovuta o equiparabile.
I motivi quarto e quinto, connessi, contestano l’esclusione della responsabilità ex artt. 2043, 2049 e 1228 c.c.. I ricorrenti invocano Cass. n. 1855/1989, dove il vettore noleggiatore rispondeva per culpa in eligendo e mancato controllo. La Corte d’Appello ha distinto: lì la noleggiatrice era vettore con poteri direttivi; qui i ricorrenti sono terzi estranei al contratto di trasporto gratuito con Fo.Lu. (cliente Ce.). I motivi sono inammissibili/infondati: non colgono la ratio decidendi; differenze fattuali (no culpa in eligendo, no poteri di controllo) rendono inapplicabile il precedente. La responsabilità ex art. 1228 è limitata a parti contrattuali; verso terzi può essere solo extracontrattuale.
Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per mancata prova dei motivi del noleggio. Inammissibile: affermazione obiter dictum, irrilevante.
Il settimo motivo contesta l’esclusione di responsabilità ex artt. 2043, 2049 e 1678 c.c.. Infondato: non può sussister responsabilità contrattuale verso terzi estranei; quella extracontrattuale richiede rapporto di preposizione (art. 2049), che implica soggezione/eterodirezione.
L’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. per omissioni di Ce./Ro. nel prevenire l’evento. Infondato: non vi è colpa commissiva (la scelta di AirEvex non appare imprudente); non vi è potere di ingerenza; le scelte tecniche estemporanee (meteo, rullaggio) sono estranee a controllo Ce.
Perciò la corte rigetta il ricorso, compensando le spese in considerazione dell’oggettiva incertezza esistente
su alcune delle questioni giuridiche trattate.

