Ancora sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
M.M., affetto da angina instabile, viene ricoverato al Pronto Soccorso di un ospedale e trasferito in un altro per un intervento di rivascolarizzazione coronarica (CABG) e sostituzione valvolare aortica in circolazione extracorporea (CEC).
Le sue condizioni peggiorano rapidamente, culminando nel decesso.
I congiunti del de cuius (vedova, figli e fratello) promuovono un’azione per risarcimento danni. Il tribunale di Perugia riconosce il diritto al risarcimento dei danni alla vedova e ai figli, sia iure proprio che iure hereditatis, ma lo nega al fratello.
La sentenza di primo grado viene impugnata: vedova e figli presentano appello principale per ottenere un risarcimento maggiore; il fratello appella per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del proprio danno; l’Azienda Ospedaliera propone appello incidentale chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
La corte d’appello di Perugia rigetta l’appello incidentale e accoglie parzialmente quello principale, riformando la decisione: aumenta il risarcimento per vedova e figli e attribuisce al fratello 25.000 euro per danno da perdita del rapporto parentale.
Vedova, figli e fratello ricorrono in Cassazione con un unico motivo di ricorso. L’Azienda Ospedaliera, intimata, non si costituisce.
La causa viene decisa dalla terza sezione civile della corte di cassazione con ordinanza n. 345 del 7 gennaio 2026.
I ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., riguardanti la liquidazione equitativa del danno e il danno non patrimoniale. La corte d’appello, pur dichiarando di applicare le Tabelle di Milano, ha utilizzato una versione superata (quella vigente al momento della sentenza di primo grado), basata su un criterio di minimo e massimo anziché sul sistema a punto variabile. Tale sistema è stato ritenuto inadeguato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e sostituito nelle tabelle aggiornate del 2022. I ricorrenti avevano sollevato la questione in appello, mediante memoria di replica, insistendo per l’applicazione delle nuove tabelle.
Il motivo viene ritenuto fondato.
La corte d’appello ha espressamente seguito le tabelle vigenti al momento della liquidazione in primo grado, contenenti criteri errati e successivamente corretti. Poiché ha proceduto a una nuova valutazione del danno, non poteva avvalersi di parametri superati (valore tra minimo e massimo invece del valore del punto).
La Cassazione richiama il principio consolidato: le Tabelle di Milano del giugno 2022 costituiscono un idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, fondato su un sistema a punto variabile (derivato dai valori “a forbice” precedenti). Questo assegna punti in base a cinque parametri: età della vittima primaria e secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della relazione affettiva perduta. Il giudice può discostarsene con valutazione equitativa pura, purché motivata (cfr. Cass. n. 37009/2022, in un caso analogo dove tabelle precedenti furono ritenute superate).Sebbene non si tratti di criteri normativi vincolanti, se il giudice li adotta, non può seguirne una forma inadeguata alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte.
Perciò la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Perugia in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

