Danno biologico terminale e danno morale catastrofale
L’ordinanza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 468/2026 dell’8 gennaio 2026 decide su un ricorso contro una sentenza della corte d’appello di Perugia che aveva rigettato l’appello principale dei familiari di P.V., deceduto per presunta responsabilità extracontrattuale dell’AUSL (OMISSIS), e dichiarato inammissibile l’appello incidentale della convenuta.
P.S. (madre) e P.E. (fratello) avevano agito dinanzi al Tribunale di Terni ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il risarcimento del danno conseguente al decesso del congiunto, causato da negligenza medica.
Dopo consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con ordinanza del 21/7/2020, aveva riconosciuto la responsabilità dell’AUSL, condannandola a pagare €200.000 a P.S. e €50.000 a ciascun fratello, oltre interessi e spese.
I familiari appellavano per aumentare il quantum; l’AUSL proponeva appello incidentale tardivo. La Corte d’Appello, con sentenza 16/1/2023, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’incidentale.
I familiari proponevano ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Primo motivo: Denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 1218, 1226, 2059 c.c., e vizio motivazionale ex art. 132 co.2 n.4 c.p.c. e art. 115 c.p.c., per negazione del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale trasmissibili iure successionis.
Sul danno biologico terminale la corte d’appello aveva escluso il risarcimento per mancanza di «apprezzabile lasso di tempo» tra lesione e morte, richiedendo almeno 24 ore (cita S.U. 26972/2008 e Cass. 18056/2019).
La Cassazione conferma la sua giurisprudenza, secondo la quale un intervallo inferiore non è ordinariamente apprezzabile, analogamente al danno biologico temporaneo.
Sul danno morale catastrofale i ricorrenti lamentano illogicità della motivazione. La corte d’appello aveva negato la prova della «lucida percezione dell’ineluttabilità della fine», nonostante il diario infermieristico attestasse vigilanza fino all’aggravamento (ore 2.05, con decesso alle 2.45 del 21/7/2013).
La Cassazione esclude il travisamento della prova ex art. 115 c.p.c. ma riconosce il vizio di motivazione. La sentenza è illogica perché assume che la vigilanza implichi assenza di consapevolezza della fine, ignorando il contesto ospedaliero e la gravità della situazione. Addebita ai ricorrenti mancanza di prova positiva (es. dichiarazione del de cuius), irragionevole in tale situazione. La motivazione è apodittica e priva di logica, violando il dovere di motivare.
Secondo motivo: Violazione/falsa applicazione artt. 1226, 2056, 2059 c.c., e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n.5 c.p.c., per liquidazione inadeguata del danno parentale (quasi al minimo delle Tabelle Milano 2018: €50.000 per fratelli, con un range di €24.020-144.130).
I ricorrenti invocano le Tabelle di Milano del 2022, il sistema a punti e l’integralità del risarcimento, lamentando motivazione apparente.
La Cassazione, premesso che le Tabelle di Milano o Roma non sono vincolanti ma equitative (Cass. 8884/2020, 16924/2024), accoglie il motivo: la sentenza è contraddittoria in quanto definisce le Tabelle “parametro unico” ma le considera “para-normative”, elenca criteri non aggiornati e afferma che il giudice di primo grado li ha considerati, senza valutare circostanze esistenziali o disparità con altre sentenze.
Decisione finale: la corte accoglie il ricorso in parte qua, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Il giudice di rinvio rivaluterà il danno morale catastrofale con motivazione logica e il danno parentale con criteri equi.

