Assicurazioni, lesioni e menomazioni
Nel 2015 M.R., minorenne tesserato con la Federazione Italiana Sport Equestri, subisce un infortunio cadendo da cavallo, riportando una frattura della quarta vertebra cervicale con lesione midollare e conseguente tetraparesi. Beneficiario di una polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria-Sai), che prevede una somma assicurata di € 80.000 per infortuni non mortali, con criteri di monetizzazione basati sulla tabella A del d.P.C.M. 3.11.2010 e una clausola (art. 39, lett. c, p. 9) che moltiplica l’indennizzo per 20 in caso di tetraplegia o paraplegia entro 60 giorni dall’evento, M.R. agisce in giudizio dinanzi al tribunale di Cremona per ottenere l’indennizzo maggiorato. La compagnia assicuratrice corrisponde € 80.000, che M.R. accetta a titolo di acconto.
Il tribunale, dopo istruttoria con CTU, condanna l’assicuratore a corrispondere all’attore € 1.098.489, calcolando l’invalidità al 40% per lesioni midollari e applicando il moltiplicatore x20.
L’assicuratore appella la sentenza davanti alla corte d’appello di Brescia, che con sentenza emessa nel 2022 accoglie l’appello, limitando l’indennizzo a € 80.000.
Così motiva: la lesione rilevante è la frattura vertebrale (invalidità 6%), non la lesione midollare; l’indennizzo base (€4.800) moltiplicato x20 (€96.000) non può superare la somma assicurata come massimale insuperabile, rendendo l’importo calcolato dal tribunale esorbitante.
M.R. ricorre in Cassazione con tre motivi.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione con ordinanza numero 788 del 14 gennaio 2026.
Primo motivo: Violazione dell’art. 1367 c.c. (conservazione del contratto).
La Cassazione accoglie:
«La polizza oggetto del contendere aveva la seguente struttura:
-) dettava i criteri per la monetizzazione dell’indennizzo limitandosi a rinviare alla tabella “A” allegata al d.P.C.M. 3.11.2010, contenente le norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sportivi [art. 39, lettera (c), primo paragrafo];
-) indicava come “somma assicurata” per la garanzia infortuni non mortali l’importo di euro 80.000;
-) stabiliva che, se l’infortunio avesse provocato una tetraplegia, l’indennizzo dovuto a termini di polizza sarebbe stato moltiplicato per venti.
La Corte d’appello ha qualificato la somma assicurata come “massimale”; ha ritenuto che essa
costituisse il “tetto massimo dell’obbligo gravante sull’assicuratore”; ha moltiplicato per venti l’indennizzo ritenuto dovuto a termini di polizza e, rilevato che il risultato eccedeva l’importo di 80.000, ha concluso che il debito dell’assicuratore dovesse contenersi entro tale cifra.
Questa statuizione viola l’art. 1367 c.c., perché ha di fatto cancellato dal contratto la previsione dell’art. 39, lettera (c), punto 9. L’aumento del doppio decuplo era infatti previsto dalla polizza per l’ipotesi di tetraplegia.
La tetraplegia è una lesione delle funzioni neurologiche centrali.
La polizza, come s’è detto, rinviava per la liquidazione dell’indennizzo ai criteri dettati dal d.P.C.M. 3.11.2010.
Gli artt. 10, comma primo, lettera (b), e 11, comma primo, di tale decreto stabiliscono che la misura dell’indennizzo dovuto in virtù delle polizze stipulate in attuazione di esso fosse determinata “in proporzione al capitale” stabilito nel contratto, capitale comunque non inferiore ad euro 80.000, e “facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto”.
L’indennizzo dunque andava determinato, come è d’uso nei contratti di assicurazione contro gli infortuni, moltiplicando la somma assicurata per il grado di invalidità permanente, a sua volta determinato in base alle indicazioni della Tabella “A” allegata al suddetto d.P.C.M..
La Tabella “A” allegata al d.P.C.M. 3.11.2010 sub voce “Lesioni sistema nervoso centrale” prevedeva cinque tipi di postumi di gravità crescente, cui erano assegnate percentuali di invalidità permanenti variabili dal 15 al 40%.
Poiché dunque la somma assicurata indicata nel contratto era pari ad euro 80.000, l’indennizzo di base previsto per le lesioni del sistema nervoso centrale potevano andare da un minimo di euro 12.000 (80.000×15%) ad un massimo di euro 32.000 (80.000*40%).
Il doppio decuplo di 12.000 è 240.000, ed il doppio decuplo di 32.000 è 640.000.
Ciò vuol dire che se davvero, come ha ritenuto la Corte d’appello, l’aumento del doppio decuplo previsto dalla clausola 39 cit. per l’ipotesi di tetraplegia fosse da intendersi contenuto entro il tetto massimo di euro 80.000, quella clausola mai sarebbe stata applicabile, perché mai la tetraplegia poteva sortire postumi permanenti tali, da giustificare un indennizzo che, aumentato di venti volte come previsto dalla clausola,
non superasse la somma assicurata.
[…]
Il motivo va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, in applicazione del seguente principio di diritto: “nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Pertanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’art. 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata”».
Secondo motivo: Violazione degli artt. 1366 e 1370 c.c. (buona fede e interpretazione contro predisponente).
Accolto:
«La Corte d’appello doveva stabilire quale fosse, secondo i patti contrattuali, il grado percentuale di invalidità permanente residuato in corpore a M.R. dopo l’infortunio.
La Corte d’appello ha accertato in facto l’esistenza di postumi gravi di natura neurologica. Tuttavia ha ritenuto che nel caso di specie il grado percentuale di invalidità permanente da porre a base del calcolo dovesse essere il 6%.Ha motivato tale decisione affermando che siccome “il midollo spinale è avvolto dalla colonna vertebrale, con la conseguenza che le lesioni di quest’ultima interessano, di regola, anche il primo”, il Tribunale aveva
“erroneamente individuato la causa della lesione”, che andava ravvisata non in una contusione midollare, ma nella frattura vertebrale (pp. 10-11 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto che ai fini della determinazione dell’indennizzo secondo i patti contrattuali dovesse aversi riguardo non alle conseguenze dell’infortunio, ma alla sua causa.
Così giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 1370 c.c..
[…] rileva questa Corte che la clausola 39, lettera (c), punto 9, del contratto prevedeva come già detto che nel caso di tetraplegia l’indennizzo dovuto “per la lesione” fosse aumentato di venti volte. La formulazione di questa clausola – ben lontana dal precetto per cui “il contratto [di assicurazione] va redatto in modo chiaro ed esauriente” di cui all’art. 165 cod. ass. – era oggettivamente ambigua, sotto due profili.
Innanzitutto la clausola era ambigua perché prevedeva, al ricorrere delle condizioni ivi previste, l’aumento dell’indennizzo standard dovuto “per la lesione”.
Questa espressione è ambigua perché sia nel lessico giuridico, sia per la dottrina medico-legale, il lemma “lesione” designa il presupposto, ma non l’oggetto, del giudizio sull’esistenza d’una invalidità permanente. Sta per volgere ormai il secolo da quando la dottrina medico-legale, sulle orme di quegli che ne è ritenuto il fondatore, viene ripetendo che le basi di accertamento del danno alla salute “sono costituite dall’evento lesivo, dalla lesione, e dalla menomazione”.
Col lemma “lesione” (scilicet, fisica) si designa per convenzione dottrinaria l’alterazione morfologica funzionale prodotta nei tessuti, in un organo o nelle cellule, da agenti meccanici la cui azione vulnerate è superiore alla resistenza dell’organismo umano.
Col lemma “menomazione” si designa invece la disabilità causata dalla lesione, la sola suscettibile di essere quantificata – per convenzione – in punti percentuali.
Se dunque l’indennizzo si valuta in base all’invalidità; e se l’invalidità dipende dalla menomazione e non dalla lesione che ne è la causa, il dire che a certe condizioni debba essere aumentato l’indennizzo previsto dalla polizza per una certa “lesione” è una metonimia, perché indica la causa (lesione) per l’effetto (menomazione).
In secondo luogo la clausola 39, lettera (c), punto 9 del contratto è ambigua se giustapposta alla descrizione del rischio contenuta nello stesso contratto. Il rischio “infortuni” è infatti descritto dalla clausola 37 del medesimo contratto come le “conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio”. Mentre, dunque, tale ultima previsione indica quale danno rischio indennizzabile gli effetti dell’infortunio, la clausola 39 cit. parlando di “lesioni” fa apparente riferimento alle cause di esso.
A quanto esposto consegue che la Corte d’appello ha interpretato il punto (9) dell’art. 39 lettera c) della polizza in senso sfavorevole per l’assicurato, incorrendo in tal modo in violazione dell’art. 1370 c.c., laddove ha affermato che il primo giudice aveva errato nell’individuazione della causa della lesione così errando anche nell’individuazione del criterio di calcolo, pervenendo a un superamento del massimale assicurativo.
Il secondo motivo è, pertanto, accolto in applicazione del seguente principio di diritto:
“Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo
riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati”».
Dichiarato assorbito il terzo motivo, la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

