Risarcimento danni da infezioni contratte in ospedale
I genitori di Beatrice agiscono in giudizio contro un’azienda sanitaria locale, invocando la responsabilità civile della stessa per colpa nella prevenzione e gestione delle infezioni ospedaliere.
Il CTU incaricato conclude nel senso che «Non è possibile riconoscere la sussistenza di un nesso causale esclusivo tra l’infezione da Klebsiella Pneumoniae documentata dall’emocoltura del 28.10.12, e l’ipoacusia neurosensoriale di grado moderato. Si ritiene che tale infezione abbia svolto un ruolo concausale nel determinismo di tale ipoacusia, in concorso con i fattori eziopatogenetici ricordati (in particolare la immaturità del nervo acustico). Si ritiene che la valutazione di tale ipoacusia debba essere quantificata in misura prossima al 30% in termini di danno biologico. Si ripete che non è possibile esprimersi a riguardo del peso che ciascuno dei fattori più volte citati (tra cui l’infezione da Klebsiella Pneumoniae), abbia svolto nella sua genesi».
Il Tribunale di Padova rigetta integralmente la domanda e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
La corte d’appello di Venezia, adita dai genitori di Beatrice, dispone una nuova CTU medico-legale in secondo grado, che ribadisce l’origine multifattoriale dell’ipoacusia e ritiene che siano state «soprattutto le cause naturali» a determinare il danno uditivo, valorizzando l’esistenza di un pregresso deficit uditivo e la necessità comunque inevitabile della terapia antibiotica. Da ciò trae la conclusione dell’impossibilità, in termini scientificamente validi, di differenziare la quota di danno derivante dall’infezione nosocomiale e dalla terapia antibiotica rispetto a quella ricollegabile alle cause naturali.
L’appello viene così rigettato per carenza di prova del nesso causale rilevante.
I genitori di Beatrice ricorrono per cassazione, denunciando violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1227, 1228 c.c. (e 2043, 2049 c.c.) e degli artt. 40-41 c.p., nonché vizio di motivazione, per errata applicazione del nesso di causalità giuridica. Sostengono che, accertata la causalità materiale della concausa umana colpevole, la corte territoriale non poteva escludere la responsabilità solo perché non era possibile quantificarne esattamente il peso rispetto alle cause naturali.
La terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 760 del 14 gennaio 2026, esamina congiuntamente i motivi e li accoglie.
Ricorda il proprio orientamento (Cass. 15991/2011 e successive conformi): Accertata la concausalità tra condotta umana colpevole e fattori naturali, opera sul piano della causalità materiale il principio di equivalenza delle cause ex art. 41, comma 1, c.p.: il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche indipendenti, non esclude il nesso causale tra condotta e evento.
Sul piano della causalità giuridica (art. 1223 c.c.) il danno va imputato all’autore della condotta illecita solo per la parte a lui riconducibile; se non è possibile determinare percentualmente il contributo causale, il giudice procede in via equitativa (art. 1226 c.c.), tenendo conto delle concrete circostanze (es. preesistenza di menomazione).
La sentenza impugnata ha sovrapposto i due piani, erroneamente escludendo il nesso causale per mera impossibilità di differenziazione scientifica. La concausa umana (infezione nosocomiale e conseguente terapia antibiotica), pur minoritaria, non è irrilevante: la sua efficienza causale è affermata dall’art. 41 c.p. e impone la responsabilità “tout court” sul piano materiale, salvo poi liquidare il danno biologico differenziale (o equitativo) sul piano giuridico.
Principio di diritto affermato:
«In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale, va affermata la responsabilità dell’autore del comportamento in base al principio di equivalenza delle cause ex art. 41, comma 1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest’ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso».
Pertanto la corte cassa la sentenza d’appello e rinvia alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi esposti e liquidazione delle spese.

