Gli interessi compensativi devono essere richiesti dal danneggiato
La controversia trae origine da un’azione di risarcimento danni proposta dagli eredi (in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori) di un paziente deceduto a seguito di presunte condotte colpose dei sanitari degli Ospedali di (omissis) e (omissis), avvenute nel corso di ricoveri del 2011.
Gli attori convengono in giudizio l’ASL di Foggia e l’ASL di Barletta-Andria-Trani (ASL BAT) chiedendo l’accertamento della responsabilità dei sanitari ex artt. 2043 e 2056 c.c. e la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Nel giudizio di primo grado l’ASL di BAT eccepisce la nullità dell’atto di citazione e, nel merito, l’interruzione del nesso causale; l’ASL di Foggia eccepisce nullità e infondatezza della domanda e chiese la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice (omissis) S.p.A. (poi omissis S.p.A.).
La compagnia si costituisce eccependo la carenza di copertura assicurativa (denuncia del sinistro ricevuta il 12 novembre 2013, oltre il termine di copertura scaduto il 31 dicembre 2012) e chiede l’estromissione.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa nel 2020, dichiara responsabili in pari misura entrambe le ASL, le condanna al risarcimento (per importi distinti) e dichiara la compagnia tenuta a manlevare l’ASL di Foggia.
Riuniti gli appelli, la corte d’appello di Bari, con sentenza emessa nel 2024, rigetta l’appello dell’ASL di Foggia, dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’ASL BAT, accoglie in parte l’appello degli eredi (riconoscendo interessi legali sulle somme liquidate a titolo risarcitorio), accoglie l’appello della compagnia rigettando la domanda di manleva. La corte territoriale qualifica la polizza come clausola claims made, rilevando che la richiesta di risarcimento era pervenuta oltre il periodo di efficacia della copertura.
Avverso tale sentenza l’ASL di Foggia propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi; resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 888 del 16 gennaio 2026.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
La ricorrente sostiene l’errata interpretazione del contratto assicurativo come esclusivamente “claims made”, laddove sarebbe di natura “mista” (comprendente anche copertura “loss occurrence” per fatti verificatisi nel periodo di efficacia).
La corte dichiara il motivo inammissibile. Ricorda che l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata del rischio assicurato è compito esclusivo del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e adeguatamente motivata (Cass. n. 8810/2020). Nel caso concreto le clausole (art. 2.1 e art. 9 della polizza) erano chiare: la garanzia operava per richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, purché relative a eventi dannosi accaduti dal 30 giugno 2000 (retroattività decennale). La lettura del giudice di appello è stata corretta e non viola il principio in claris non fit interpretatio.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1343 e 1917 c.c. Si lamenta la mancata declaratoria di nullità della clausola claims made per difetto di causa concreta, squilibrio del sinallagma contrattuale e assenza di clausola di ultrattività (sunset clause) per i danni lungolatenti.
Anche questo motivo viene dichiarato inammissibile.
La suprema corte conferma la validità delle clausole claims made impure (con retroattività), richiamando la giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n. 29437/2024 e n. 15447/2025). La retroattività decennale prevista nella polizza è ritenuta sufficiente a salvaguardare l’equilibrio sinallagmatico.
Terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 c.c. e art. 112 c.p.c.
Riguarda il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale pur in assenza di domanda espressa degli attori.
La censura è giudicata fondata.
La corte ribadisce che gli interessi compensativi (espressione del danno da mora risarcitoria) costituiscono un autonomo e distinto profilo di danno causato dalla mora, che il danneggiato deve farne espressa domanda in giudizio, allegando il fatto costitutivo e le fonti di prova (anche presuntive). Non possono essere liquidati ex officio dal giudice (Cass. n. 22441/2025). La sentenza di appello non si è uniformata a tale orientamento.
Dispositivo: la corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

