Il risarcimento del danno per la pubblicazione di immagine di minore senza consenso
Con sentenza emessa nel 2023 la corte d’appello di Roma conferma la decisione di primo grado che ha rigettato la domanda proposta da Anna e Gaetano, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Marcella, volta a ottenere la condanna dell’Associazione ‘Fondazione Papaboys’ Onlus al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione, sul sito internet e sul profilo Facebook dell’associazione, della fotografia della minore accanto alla dicitura “(Omissis)”, avvenuta senza il previo consenso della minore né dei genitori.
La corte territoriale riconosce l’illiceità della pubblicazione (realizzata in assenza di consenso degli interessati), ma esclude la sussistenza di un danno risarcibile.
In particolare, ritiene che: non possa configurarsi un danno non patrimoniale in re ipsa (cioè automaticamente conseguente alla mera commissione dell’illecito); non sia stato provato alcun concreto pregiudizio non patrimoniale; non sussista danno patrimoniale, non avendo l’associazione utilizzato l’immagine per finalità commerciali (escludendo quindi l’applicabilità del cosiddetto prezzo del consenso).
Avverso tale sentenza d’appello Anna e Gaetano propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi, ai quali l’Associazione resiste con controricorso. Il Procuratore Generale conclude per l’accoglimento.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 1169 del 20 gennaio 2026.
Primo motivo di ricorso.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 1226, 2056 e 2059 c.c., nonché dell’art. 29 della legge n. 675/1996 e dell’art. 82 GDPR (Regolamento UE 2016/679), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Cassazione dichiara inammissibile la censura relativa al danno non patrimoniale: la corte d’appello ha effettuato una valutazione complessiva degli elementi probatori (fotografia non offensiva, breve permanenza sul sito, immagine già reperibile in rete) escludendo la prova di un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile. Tale apprezzamento, essendo di fatto, è insindacabile in sede di legittimità.
È invece ritenuta fondata la doglianza concernente il danno patrimoniale.
La corte territoriale ha erroneamente escluso il risarcimento sul presupposto che l’associazione non perseguisse finalità commerciali, richiamando in modo distorto il precedente di Cass. n. 11768/2022. La Cassazione chiarisce che il danno patrimoniale da illecita pubblicazione dell’immagine (quantificabile anche mediante il criterio equitativo del prezzo del consenso) non richiede necessariamente che l’autore dell’illecito svolga un’attività d’impresa a scopo di lucro. Nel caso di specie, l’immagine della minore (ritratta mentre piangeva e accostata alla dicitura “(Omissis)”) era stata utilizzata per circa tre mesi sul sito e sul profilo Facebook dell’associazione al fine di accrescere il seguito e attirare l’attenzione dei visitatori, configurando una vera e propria tecnica pubblicitaria. Tale sfruttamento, seppur da parte di un ente senza scopo di lucro, ha determinato un vantaggio economico (indirettamente conseguito) che corrisponde a un pregiudizio patrimoniale per i titolari del diritto all’immagine. Il risarcimento deve quindi essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 2056 c.c. (richiamante l’art. 1223 c.c.), tenendo conto del vantaggio conseguito dall’autore della pubblicazione e di ogni altra circostanza utile (cfr. anche art. 158, comma 2, l. n. 633/1941).
Il secondo motivo, riguardante le spese di lite, viene ritenuto assorbito.
Perciò la corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

