È onere della parte indicare il criterio tabellare per la liquidazione del risarcimento
A.V.M. conviene in giudizio il Comune di [omissis] ex art. 2051 cod. civ. per ottenere il risarcimento del danno (morale, esistenziale, psichico e patrimoniale) conseguente alla morte del marito P.S., deceduto mentre, alla guida di un trattore, cadeva in un profondo avvallamento a margine di una strada comunale non visibile per cattiva manutenzione (erba e sterpaglie) e assenza di segnaletica.
Il tribunale di Foggia accerta la responsabilità concorrente del Comune nella misura del 30%, liquida il danno in favore della M. in € 165.960,00 e in somme minori per i figli, ma rigetta la domanda di pagamento perché i danneggiati sono già stati integralmente risarciti dal Fondo Vittime della Strada (F.V.G.S.) mediante transazione che aveva definito altro giudizio. Assorbita la domanda di manleva del Comune verso la propria assicuratrice.
M. propone appello, rigettato dalla corte d’appello di Bari, che conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Ricorre M. per cassazione con tre motivi; resistono con controricorso il Comune e l’assicuratrice; i germani S. intimati.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 1497 del 22 gennaio 2026.
Il ricorso viene integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
È interessante la motivazione riguardante il primo motivo, col quale la ricorrente lamenta l’erronea applicazione del valore minimo del danno parentale senza personalizzazione.
La Corte dichiara il motivo inammissibile perché introduce una questione nuova.
Nel giudizio di appello M. aveva solo censurato l’applicazione delle tabelle milanesi “a forbice” nel loro minimo (anziché nel massimo), senza mai dolersi della mancata adozione delle tabelle romane “a punti”.
La Suprema Corte afferma al riguardo il seguente principio di diritto:
«Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione di una diversa modalità di liquidazione (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione, la richiesta di applicazione della tabella “a punti” in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali».
La Corte ricorda che le tabelle costituiscono la concretizzazione della clausola generale di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. e che l’onere di deduzione del criterio tabellare deve essere assolto specificamente nei gradi di merito.

