La nullità del patto commissorio si estende alla convenzione che lo contiene
Di.Ma. conviene davanti al Tribunale di Napoli (sezione distaccata di Ischia) So.El. e Pe.Pi. chiedendo, in via principale, che siano dichiarati nulli la procura speciale a vendere (atto notarile 23 aprile 2009) e il successivo contratto di compravendita immobiliare (8 luglio 2010), perché costituenti patto commissorio vietato ex art. 2744 c.c., con interposizione fittizia di So.El. (madre di Pe.Pi.), in relazione a un prestito erogato per estinguere i debiti del venditore. In subordine deduce simulazione, mancanza di elementi essenziali, rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. e nullità per vendita di immobile abusivo ex art. 40, co. 2, l. n. 47/1985.
Il Tribunale, con sentenza emessa nel 2019, dichiara la nullità della compravendita per violazione del divieto di patto commissorio.
So.El. e Pe.Pi. propongono appello.
La corte d’appello di Napoli riforma integralmente la decisione, rigettando la domanda principale e le subordinate.
Motivazione, in sintesi: mancanza di prova dell’erogazione del prestito (contestata da Pe.Pi.); assenza di nesso funzionale e contestuale tra mutuo e procura/vendita; preesistenza del credito che escluderebbe il patto commissorio (configurabile solo in caso di trasferimento a garanzia di debito futuro, non di soddisfazione di credito già insoluto); assenza di simulazione assoluta e di difetto di elementi essenziali; prescrizione annuale dell’azione di rescissione (citazione notificata a So.El. solo il 6 marzo 2012); assenza di nullità ex art. 40 l. n. 47/1985.
Di.Ma. propone ricorso per cassazione con cinque motivi. Resistono i controricorrenti.
Decide la seconda sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 2023 del 30 gennaio 2026.
Colgono nel segno il terzo e il quarto motivo, del ricorso, ritenuti fondati dalla Corte.
La corte d’appello ha omesso di esaminare fatti decisivi risultanti dal preliminare di vendita del 14 marzo 2007 (accollo dei debiti del promittente alienante oggetto di esecuzione; ruolo di Pe.Pi. e rapporti con M Srl; proroga del 27 dicembre 2009 che imponeva il rilascio di procura speciale irrevocabile a Pe.Pi. a pena di risoluzione). Tali elementi devono essere indagati per accertare l’eventuale collegamento funzionale tra concessione di prestito (o accollo di debiti) e programmazione della vendita.
Sul piano giuridico, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in chiave funzionale: è colpito da nullità non solo il “patto” tipico, ma qualunque convenzione, qualunque ne sia il contenuto, impiegata per conseguire il risultato concreto vietato dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un bene in caso di mancata estinzione del debito. La ricorrenza del patto commissorio non può essere indagata con valutazione atomistica e parcellizzata del solo atto di vendita (qualificato come datio in solutum ex art. 1197 c.c.), ma richiede una ponderazione unitaria e complessiva dell’intera concatenazione negoziale (preliminare, procura irrevocabile, vendita), al fine di verificare se l’effetto traslativo finale sia frutto di libera scelta o di preordinazione a scopo di garanzia. Irrilevanti sono la natura obbligatoria o reale dei contratti, il momento dell’effetto traslativo, gli strumenti negoziali e l’identità formale dei soggetti. Il patto commissorio è configurabile anche se il trasferimento interviene a tacitazione di debito anteriore, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità; è escluso solo se il trasferimento è frutto di libera scelta (datio in solutum o facoltà ex art. 1286 c.c.).
La Corte pertanto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità enunciando il seguente principio di diritto:
«In materia di patto commissorio, l’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il “patto” ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito».

