La liquidazione dei danni da responsabilità sanitaria
Nel 2005 i congiunti di Ch.St. (moglie, madre, figlia e sorella) agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno da responsabilità medica contro la Casa di Cura Istituto Ro.Ni. Srl e i medici dell’équipe chirurgica, per il decesso della paziente, affetta da grave obesità e ipertensione, avvenuto il 18 ottobre 2004 a seguito di by-pass gastrico alla Roux eseguito il 14 ottobre 2004. Nel decorso post-operatorio la donna aveva accusato intensi dolori addominali e difficoltà respiratorie; gli accertamenti strumentali erano stati eseguiti con ritardo e il re-intervento in urgenza non aveva evitato l’exitus.
Il tribunale di Paola, con sentenza emessa nel 2017, dichiarava la responsabilità della struttura e di alcuni sanitari (To.Fi., Ci.Si. ed eredi di Ca.An.), liquidando complessivamente € 1.105.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale. Esclude invece il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale iure hereditatis, nonché il danno patrimoniale da perdita dell’apporto lavorativo e domestico. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di un medico per intervenuta transazione e rigetta le domande verso altri soggetti.
La corte d’appello di Catanzaro, con sentenza emessa nel 2023, in parziale riforma, riconosce agli appellanti ulteriori € 775.000 iure hereditatis per danno biologico terminale e danno catastrofale, valorizzando il periodo di circa quattro giorni di sopravvivenza in stato di vigile coscienza e intensa sofferenza, con richiamo alle tabelle milanesi e alla giurisprudenza sul danno da lucida agonia. Conferma invece il diniego del danno patrimoniale futuro e la quantificazione del danno parentale iure proprio.
Gli eredi del medico Ca.An. e i medici To.Fi. e Ci.Si. propongono ricorso principale per cassazione, con due motivi.
I congiunti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a sette motivi.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 5677 del 12 marzo 2026.
Il primo motivo del ricorso principale (motivazione apparente ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost. sulla liquidazione del danno biologico terminale e morale catastrofale) è ritenuto infondato. La corte territoriale ha reso percepibile il proprio iter logico, procedendo a liquidazione equitativa personalizzata con riferimento orientativo alle tabelle di Milano; non ricorre quindi l’ipotesi di motivazione apparente (cfr. S.U. nn. 8053 e 8054/2014 e successive).
Il secondo motivo del ricorso principale (violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.) è invece giudicato fondato.
La corte d’appello ha erroneamente liquidato € 775.000 parametrando il danno biologico terminale ai valori tabellari del danno biologico permanente per invalidità prossima al 100 % di soggetto di 37 anni, confondendo due figure ontologicamente distinte. Il danno biologico terminale consiste nel pregiudizio alla salute sofferto tra la lesione mortale e il decesso: è un danno di massima intensità ma temporalmente limitato, non stabilizzabile in postumi permanenti e non liquidabile con i criteri del danno permanente né con quelli ordinari dell’invalidità temporanea. La liquidazione deve essere equitativa, tenere conto della peculiare gravità e progressività della sofferenza e non assumere carattere simbolico (Cass. nn. 33009/2024 e 681/2025). Accanto a esso va separatamente valutato il danno morale catastrofale, consistente nella sofferenza per la consapevole percezione dell’approssimarsi della morte, risarcibile indipendentemente dalla durata dell’intervallo temporale (Cass. nn. 26727/2018, 23153/2019 e 7923/2024). Nella specie la liquidazione unitaria e priva di chiari parametri motivazionali è illegittima. Il motivo è pertanto accolto, con cassazione sul punto e rinvio per nuova liquidazione equitativa.
Quanto al ricorso incidentale.
Il primo motivo (erronea conferma della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale basata sulle tabelle milanesi 2014, senza personalizzazione e senza considerazione delle tabelle a punti 2022) è ritenuto fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, il danno parentale deve ordinariamente essere liquidato con tabella a punti che consideri età della vittima e del superstite, grado di parentela, convivenza e altre circostanze rilevanti, con adeguata motivazione (Cass. n. 10579/2021). Nella specie manca sia l’aggiornamento tabellare sia una effettiva personalizzazione; il motivo è accolto, con assorbimento del secondo.
il terzo motivo (mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita delle utilità del lavoro domestico) è fondato. La motivazione della corte territoriale è contraddittoria: da un lato nega la prova dell’attività di bracciante agricola, dall’altro utilizza tale allegazione per escludere l’attività domestica. In mancanza di prova contraria, l’assenza di attività lavorativa esterna fa presumere lo svolgimento di mansioni domestiche (Cass. nn. 17129/2023 e 22909/2012).
il quarto motivo (mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa e di guadagno) è inammissibile: deduce un vizio di motivazione non riconducibile al paradigma dell’art. 132 c.p.c. e, in ogni caso, è precluso dalla doppia conforme ex art. 360, co. 4, c.p.c. (testo ratione temporis del D.Lgs. n. 149/2022).
i restanti motivi (quinto, sesto e settimo) sono assorbiti.
Dispositivo:
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi incidentali. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Catanzaro in diversa sezione e composizione.

