Circolazione invito domino e negligente custodia del veicolo
Il 3 dicembre 2013 ignoti ladri sottraggono un automezzo di proprietà della società agricola Sa. Fratelli e Figli. Il 21 dicembre successivo il proprietario chiede all’assicuratore della r.c.a. il trasferimento della polizza su altro veicolo. Il 4 gennaio 2014 il mezzo rubato, privo di copertura, provoca un sinistro stradale con gravi lesioni a Gr.Pa.; il conducente rimane ignoto.Tre anni dopo Gr.Pa. e la società Hetro convengono dinanzi al Tribunale di Bologna la Sa. e UnipolSai Spa (impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ex art. 283 cod. ass.), chiedendo il risarcimento. Interviene l’INAIL in surrogazione.
Il tribunale, con sentenza emessa nel 2020, accoglie le domande solo nei confronti di UnipolSai, ritenendo applicabile l’ipotesi di veicolo circolante senza copertura (art. 283, lett. b, cod. ass.) e non quella di circolazione contro la volontà del proprietario.
La Sa. appella, invocando interesse a impugnare per il rischio di rivalsa ex art. 292 cod. ass.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza emessa nel 2024, rigetta l’appello: il credito non era prescritto (si applica il termine più lungo per le lesioni colpose); il furto era stato agevolato dalla proprietaria (veicolo aperto, chiavi all’interno, cancello non chiuso); pertanto non sussisteva la prova liberatoria ex art. 2054, terzo comma, c.c. e la circolazione non era avvenuta prohibente domino.
La Sa. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. UnipolSai resiste. Il P.M. chiede accoglimento del primo e del quarto.
Decide la terza sezione civile della corte, con sentenza numero 5562 del 12 marzo 2026.
Viene esaminato per primo il quarto motivo, avente a oggetto la prescrizione. L’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse è infondata: il giudice di merito ha accertato i presupposti della rivalsa (proprietà, circolazione invito domino, mancanza di assicurazione) in un giudizio con entrambe le parti, generando un pregiudizio concreto. Nel merito il motivo è infondato. Quando il danno deriva dalla circolazione di veicoli, il termine di prescrizione più lungo previsto dall’art. 2947, terzo comma, c.c. per il reato si applica non solo al conducente, ma anche al proprietario responsabile indiretto ex art. 2054, terzo comma, c.c., senza distinzione tra i soggetti passivi. Il principio di diritto affermato è: «il credito risarcitorio vantato dalla vittima di lesioni colpose causate da un sinistro stradale è soggetto al termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell’articolo 2947 c.c. tanto nei confronti del conducente, quanto nei confronti del proprietario, a nulla rilevando che a carico di quest’ultimo non sia configurabile il delitto di lesioni colpose».
Si passa all’esame del primo motivo (responsabilità del proprietario). Il motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c. e degli artt. 122 e 283 cod. ass. La tesi è che il furto con violenza sulle cose e violazione di domicilio escluda automaticamente la responsabilità. Il motivo è ritenuto infondato. L’art. 2054, terzo comma, c.c. esclude la responsabilità solo se il proprietario ha adottato tutte le misure ordinariamente esigibili secondo l’ordinaria diligenza per impedire la circolazione; la valutazione è di fatto, riservata al giudice di merito. L’interpretazione storica e finalistica conferma la progressiva estensione della responsabilità del proprietario, orientata alla tutela della vittima e alla prevenzione dei sinistri. Se il furto è stato colposamente agevolato da negligente custodia, si ha circolazione invito domino (non prohibente domino): non si applica l’art. 122 cod. ass.; il contratto non si scioglie; la responsabilità resta coperta dall’assicurazione; non sorge obbligo per l’impresa designata. L’omessa custodia è il “fatto” rilevante ex art. 1917 c.c., avvenuto durante la vigenza della polizza. Nel caso concreto, il veicolo era aperto, con chiavi all’interno e in area accessibile: condotta non conforme alla normale diligenza.
Vengono affermati due principi di diritto:
1) «il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s’applicano le previsioni di cui all’art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata».
2) «Lo stabilire se il furto di un veicolo a motore sia stato colposamente agevolato dal proprietario, in conseguenza d’una negligente custodia, è questione di fatto […] riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità».
Giudicati infondati anche il secondo e terzo motivo, la corte rigetta integralmente il ricorso. Spese compensate per la novità della questione.

