Il terzo trasportato è sempre risarcito dall’assicuratore del vettore
Nel 2008 A. M. subisce lesioni personali a seguito di un sinistro stradale: il motociclo sul quale è trasportata viene urtato da tergo da altro veicolo. Nel 2010 la danneggiata conviene dinanzi al tribunale di Napoli il proprietario del veicolo sul quale viaggiava e il relativo assicuratore della r.c.a., chiedendo il risarcimento del danno.
Il tribunale rigetta la domanda per mancanza di prova del sinistro.
La corte d’appello di Napoli, adita in grado di gravame, conferma il rigetto ma con diversa motivazione: ritiene provata la storicità dell’evento, ma esclude qualsiasi colpa del conducente del veicolo vettore, in quanto il mezzo era stato urtato posteriormente da altro veicolo.
Avverso la sentenza d’appello A. M. propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. Le altre parti non si costituiscono.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 5960 del 16 marzo 2026.
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 141 cod. ass. La ricorrente sostiene che tale disposizione pone a carico dell’assicuratore del vettore l’obbligo di risarcire i danni sofferti dal terzo trasportato, obbligo che viene meno solo in presenza di caso fortuito, circostanza non dimostrata nel caso di specie.
A giudizio della corte, il motivo è fondato, sia pure per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
Ciò non impedisce l’accoglimento del ricorso in applicazione del principio jura novit curia: la corte di cassazione può infatti ritenere fondato il ricorso anche individuando d’ufficio una diversa ragione giuridica, purché fondata sui fatti accertati nelle fasi di merito e risultanti dal ricorso e dalla sentenza impugnata (cfr. numerose precedenti decisioni della stessa Sezione).
La sentenza di appello aveva interpretato l’art. 141 cod. ass. nel senso che la mancanza di colpa del conducente del veicolo vettore escludesse la responsabilità del relativo assicuratore. Tale interpretazione, seppur non irragionevole e non isolata in giurisprudenza, è stata superata dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 novembre 2022, n. 35318. Secondo le Sezioni Unite, la nozione di “caso fortuito” prevista dall’art. 141 cod. ass. quale limite all’azione diretta del terzo trasportato riguarda esclusivamente l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione. È invece del tutto irrilevante la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista. La ratio della norma è infatti quella di garantire al passeggero un risarcimento rapido, senza che questo sia ritardato dalla necessità di accertare la responsabilità del sinistro tra i conducenti coinvolti. Pertanto, nel caso di danni sofferti da persona trasportata su un veicolo a motore, la circostanza che l’intera responsabilità del sinistro debba essere ascritta al conducente antagonista (e non al vettore) non esclude l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. e, di conseguenza, la responsabilità dell’assicuratore della r.c.a. del veicolo vettore.
Pertanto la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, demandandole anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

