Il valore della convivenza nella liquidazione del danno da perdita del rapporto affettivo
A seguito di un incidente stradale, M. N. (terza trasportata a bordo dell’autovettura condotta da M. V., padre di L. V.) muore dopo poche ore di coscienza. La vettura era entrata in collisione con un’altra auto di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di (omissis), condotta da R. B. e assicurata dalla (omissis) S.p.A. L. V. e L. M., con i quali la N. conviveva stabilmente costituendo una comunità familiare di fatto, agiscono per il risarcimento del danno sofferto iure proprio per la perdita della relazione affettiva, nonché iure haereditario per il danno terminale (avente la N. avuto piena contezza dell’imminente fine nelle ultime ore di vita) e per le spese funerarie sostenute.
Con sentenza del 10 febbraio 2022 la corte d’appello di Firenze, quale giudice del rinvio a seguito di precedente ordinanza della corte di cassazione, condanna in solido R. B., l’Amministrazione Provinciale e la compagnia assicuratrice al risarcimento, ridotto del 25 % per concorso di colpa della N. ai sensi dell’art. 1227 c.c. (mancato uso della cintura di sicurezza).
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione L. M. nonché A. V. e A. V., eredi di L. V., articolato in due motivi. Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 8911 del 9 aprile 2026.
Primo motivo di ricorso.
I ricorrenti deducevano nullità della sentenza per violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), lamentando che il giudice del rinvio non si sia uniformato ai principi enunciati dalla Corte di cassazione nella precedente fase di legittimità. In particolare, contestano il riconoscimento del concorso di colpa della N., sostenendo che la Cassazione avesse affermato il “pieno diritto” degli attori al risarcimento integrale.
Il motivo è giudicato infondato. La precedente pronuncia di legittimità aveva riconosciuto il diritto degli attuali ricorrenti al risarcimento del danno (sia iure proprio per la perdita di una relazione affettiva significativa, sebbene non fondata su legami di sangue, sia iure haereditario per i danni terminale e catastrofale), senza tuttavia entrare nel merito della relativa quantificazione né escludere la possibilità di detrazioni connesse al concorso di colpa della danneggiata. Il giudice di legittimità si era limitato a censurare l’erronea esclusione della risarcibilità di tali voci di danno, senza alcun rilievo sul ruolo causale della vittima. Ne consegue la piena legittimità della decisione del giudice del rinvio che, in sede di concreta liquidazione, ha correttamente valorizzato l’incidenza del comportamento della N. ai sensi dell’art. 1227 c.c., trattandosi della ricognizione, sotto il profilo causale, dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento.
Secondo motivo di ricorso.
I ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), sotto tre profili:
a) illegittima applicazione delle c.d. tabelle elaborate dal Tribunale di Roma;
b) esclusione del moltiplicatore collegato alla convivenza;
c) erronea utilizzazione, quale parametro di riferimento, della figura della “zia” in luogo di quello relativo al rapporto genitore-figlio.
Il motivo è ritenuto fondato nei limiti di seguito indicati.
Inammissibile è la censura relativa all’utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma: i ricorrenti non hanno evidenziato alcun concreto interesse, omettendo di indicare quale maggiore importo avrebbero conseguito mediante l’applicazione di un diverso criterio equitativo. Parimenti inammissibile è la questione attinente alla scelta del parametro della “zia” rispetto a quello del “genitore”. Si tratta dell’esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere discrezionale di valutazione connesso alla ricostruzione qualificativa di una relazione affettiva non tipicamente prevista dalle tabelle. La censura si risolve in una non consentita richiesta di rivisitazione nel merito degli elementi di prova acquisiti.
È invece ritenuta fondata la censura relativa all’esclusione del moltiplicatore per la convivenza.
La corte d’appello ha motivato tale esclusione affermando che il titolo del diritto fatto valere si fondava esclusivamente sulla convivenza, prescindendo dal rapporto di parentela o di coniugio, e che l’applicazione del moltiplicatore avrebbe comportato una duplicazione della medesima causale. Tale ragionamento è errato. Nell’argomentazione del giudice a quo il termine “convivenza” è stato utilizzato in due accezioni logicamente distinte e non sovrapponibili: in senso categoriale-descrittivo, per qualificare l’ambito delle relazioni affettive meritevoli di tutela risarcitoria, anche se estranee ai legami parentali formali;
in senso qualitativo-valutativo, per apprezzare l’intensità del legame affettivo derivante dalla concreta condivisione della medesima abitazione e dell’organizzazione di vita.
L’indebita confusione tra i due piani genera potenziali paradossi: si pensi, ad esempio, a relazioni affettive profonde instaurate in costanza di convivenza e proseguite, con pari intensità, anche dopo la cessazione della coabitazione (come nel caso del legame tra un adulto e i figli minori del proprio convivente, divenuti adulti). L’affermazione secondo cui il riconoscimento della convivenza sul piano categoriale impedirebbe di valorizzarla anche sul piano qualitativo deve pertanto essere censurata. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli originari attori e la N., tenendo conto dell’indice della convivenza quale elemento di maggiore (o minore) afflittività della perdita subita, senza che ciò configuri alcuna duplicazione.
Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui rimette anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza valorizza, dunque, la convivenza non solo come presupposto per l’an del risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo nell’ambito di una comunità di fatto, ma anche come parametro qualitativo rilevante per la concreta liquidazione equitativa, in coerenza con i principi di integralità e personalizzazione del danno non patrimoniale di cui agli artt. 1226 e 2059 c.c.

