Responsabilità della struttura sanitaria per fatto del medico
Il tribunale di Palermo, con sentenza emessa nel 2023, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta dagli eredi (figli) della paziente deceduta, condannando in solido il medico e l’ASP al pagamento di € 378.267,00 oltre interessi e spese di lite.
Contro tale pronuncia propone appello principale la struttura sanitaria e appello incidentale il medico. Gli eredi si costituiscono chiedendo la conferma integrale della decisione impugnata.
La causa viene decisa dalla corte d’appello di Palermo con sentenza numero 504 del 25 febbraio 2026.
Sull’appello principale.
Il primo motivo, con cui la struttura eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto (evento lesivo verificatosi nel 2014 e domanda proposta oltre il termine), è dichiarato inammissibile. La natura extracontrattuale del danno da perdita del rapporto parentale impone infatti l’applicazione del termine di cui all’art. 2947 c.c.; tuttavia l’eccezione non era stata sollevata in primo grado e non può essere proposta per la prima volta in appello.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Il tribunale non ha applicato l’art. 651 c.p.p. (efficacia del giudicato penale limitata al condannato e al responsabile civile citato o intervenuto), ma ha legittimamente utilizzato, in forza del principio di atipicità delle prove nel processo civile, gli atti e gli accertamenti del procedimento penale (Cass. 2947/2023). In particolare, le CTU disposte in sede penale avevano accertato che la sera del 24.11.2014 la paziente presentava già segni di ischemia miocardica; il medico di guardia, dopo terapia antipertensiva, l’aveva dimessa senza inviarla con urgenza in ospedale attrezzato, omettendo la terapia fibrinolitica/riperfusiva che, con elevata probabilità statistica, avrebbe evitato l’infarto acuto complicato da rottura del cuore e il decesso del giorno successivo.
Il collegio conferma l’applicazione del criterio del “più probabile che non” (o preponderanza dell’evidenza), proprio della responsabilità civile e distinto dallo standard penale dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. SS.UU. 581/2008). La condotta negligente del medico è stata pertanto ritenuta causa dell’evento morte.
Il quarto motivo è infondato. La responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico dipendente affondano entrambe nell’esecuzione non diligente della prestazione sanitaria. Accertata la colpa del sanitario, sorge automaticamente la responsabilità solidale della struttura ex artt. 1218 e 1228 c.c. (Cass. 589/1999). Tale responsabilità ha carattere oggettivo (criterio del rischio) e si fonda sul rapporto di occasionalità necessaria tra la prestazione e l’attività della struttura; non rileva che la paziente non sia stata sottoposta ad accertamenti tecnici all’interno della struttura stessa.
La l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) conferma espressamente che la struttura risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, anche se non dipendenti. Non è stata prospettata alcuna ipotesi di iniziativa abnorme del medico tale da interrompere il nesso di occasionalità. Eventuali questioni di riparto interno o di azione di regresso non possono essere esaminate perché non riprodotte in appello (art. 346 c.p.c.).
Il quinto motivo è infondato. La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è stata correttamente operata secondo le tabelle del Tribunale di Roma (sistema a punti), preferite dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 10579/2021; Cass. 10765/2024) perché garantiscono uniformità e modularità. Il tribunale ha attribuito 23 punti a ciascun figlio, ridotti della metà per la mancata convivenza, giungendo a 11,5 punti e all’importo di € 126.089,00 pro capite. La censura della struttura è generica: non indica in che modo l’applicazione di criteri diversi avrebbe modificato il quantum, né specifica i parametri ritenuti più corretti.
Sull’appello incidentale del medico.
I motivi coincidono sostanzialmente con quelli dell’appello principale (mancato autonomo accertamento dei fatti costitutivi della responsabilità civile e contestazione della liquidazione del danno parentale). Anch’essi sono integralmente rigettati per le stesse ragioni sopra esposte.
In conclusione, l’appello principale e quello incidentale sono integralmente rigettati.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in € 14.239,00 (oltre accessori) in solido a carico della struttura e del medico, con distrazione in favore del difensore antistatario degli eredi, secondo i parametri del D.M. 55/2014.
In sintesi, la corte d’appello di Palermo conferma la responsabilità solidale della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. e l. 24/2017 per la condotta colposa del medico di guardia, basandosi sulle risultanze atipiche del processo penale e sul criterio civilistico del “più probabile che non” quanto al nesso di causalità, e ribadisce la correttezza della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo le tabelle romane, con adeguamento per la mancanza di convivenza.

