I rimedi a favore del condebitore adempiente nelle obbligazioni solidali
Con sentenza della corte d’appello di Brescia del 26 febbraio 2004 (in sede di rinvio), viene confermata la condanna della Nuova Sacelit Srl al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditario in favore degli eredi di un dipendente deceduto per mesotelioma professionale, causato da prolungata esposizione alle polveri di amianto. La responsabilità è stata fondata sulla violazione, da parte della società, delle norme a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, in particolare dell’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956, che imponeva la massima riduzione possibile delle polveri.
La sentenza passa in giudicato.
Già tra marzo e aprile 1999 la società aveva versato agli aventi diritto la somma liquidata (Lire 645.198.948, comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi).
Con citazione notificata il 30 dicembre 2009, la Nuova Sacelit Srl conviene dinanzi al tribunale di Brescia l’INAIL, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Ministeri, chiedendo la condanna al pagamento di euro 333.217,45 (o della somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa), oltre rivalutazione e interessi.
Deduce di non essere stata a conoscenza, nel periodo di lavoro del dipendente (1961-1985), della pericolosità dell’amianto (allora oggettivamente ignota) e di averne fatto uso perché imposto o comunque consentito dallo Stato fino al 1991, quando ne fu vietato l’impiego. Sostiene pertanto la responsabilità esclusiva o concorrente degli enti citati in rivalsa.
Il tribunale di Brescia, con sentenza emessa nel 2014, accoglie l’eccezione di prescrizione e rigetta la domanda.
La corte d’appello di Brescia, con sentenza emessa nel 2019, conferma la sentenza di primo grado, rilevando che: (1) il termine di prescrizione del diritto di regresso nelle obbligazioni solidali passive decorre dalla data del pagamento (Cass. n. 25698/2019); (2) sul merito, non sussisteva corresponsabilità degli enti, essendo l’evento dannoso causato da grave inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell’impresa; (3) in ogni caso, la sentenza di condanna non era opponibile ai presunti condebitori ai sensi dell’art. 1306 c.c.
La società propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Decide la terza sezione civile della Corte, con sentenza numero 16835 del 29 maggio 2026.
I primi due motivi (violazione del giudicato interno ex art. 360 n. 4 c.p.c.) censurano la decisione della corte d’appello per aver statuito anche sul merito (inesistenza del diritto di regresso e inopponibilità della sentenza ex art. 1306 c.c.), assumendo che il tribunale, dichiarando la sola prescrizione, abbia implicitamente accertato l’esistenza del diritto, con conseguente formazione di giudicato interno non impugnato.
La Corte li dichiara manifestamente infondati: la pronuncia sull’eccezione preliminare di merito aveva assorbito quella sul merito, lasciando impregiudicata la questione della corresponsabilità.
Il quarto motivo (omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.) contesta l’esclusione della responsabilità solidale degli enti, fondata sull’imposizione dell’uso dell’amianto, sulla violazione del dovere di informazione e del principio di precauzione.
Viene dichiarato inammissibile: non individua un fatto storico decisivo pretermesso, ma contestava un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. L’evento dannoso era stato causato non dall’uso dell’amianto in sé, ma dalla violazione delle misure di sicurezza (riduzione della polverosità) già prescritte quando la pericolosità non era ancora nota; se fossero state rispettate, l’evento verosimilmente non si sarebbe verificato. Ne consegue la responsabilità esclusiva della società e l’insussistenza di obbligazione risarcitoria plurisoggettiva ex art. 2055 c.c., con conseguente esclusione definitiva del diritto di regresso (o di surrogazione).
Vengono conseguentemente ritenuti assorbiti il terzo e il quinto motivo (violazione degli artt. 1310, 1203, 2055, 2935 e 2945 c.c.), relativi alla decorrenza della prescrizione e all’inopponibilità della sentenza di condanna.
Nonostante l’assorbimento, la Corte ha enunciato principi di diritto sulle questioni sollevate dal terzo motivo, relative alla decorrenza della prescrizione dell’azione del condebitore adempiente nelle obbligazioni solidali.
La giurisprudenza distingue a seconda che l’azione sia di regresso o di surrogazione. Per il regresso (art. 1299 c.c.), il termine decorre dal pagamento dell’intero debito, che fa sorgere il diritto (Cass. nn. 2540/1975, 9784/1991, 9100/1995, 21056/2004, 25698/2019). Il diritto di regresso è autonomo e nuovo rispetto al credito originario; è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) dal pagamento (art. 2935 c.c.). Nella solidarietà ex delicto presuppone anche l’accertamento della corresponsabilità (art. 2055, comma 2, c.c.).
Per la surrogazione legale (art. 1203 n. 3 c.c.), il solvens subentra nei diritti del creditore e può giovarsi dell’effetto interruttivo permanente della domanda del creditore esteso agli altri debitori (art. 1310, comma 1, c.c.); la prescrizione non corre fino al giudicato della sentenza di condanna (art. 2945 c.c.).
I due rimedi sono concorrenti ma non cumulabili. La Corte ha approfondito i rapporti tra pagamento con surrogazione e obbligazione solidale passiva, distinguendo due species: 1) obbligazioni solidali “asimmetriche” (contratte nell’interesse esclusivo di uno o alcuni debitori, art. 1298 c.c.): l’adempimento del condebitore estraneo si configura come pagamento di un debito totalmente altrui. Operano in concorrenza e complementarità funzionale sia il regresso (rimborso dell’intera prestazione, spese necessarie/utili e interessi, con preavviso) sia la surrogazione (subingresso anche nelle garanzie reali e personali). Il solvens è terzo rispetto al rapporto originario, portatore di interesse giuridicamente qualificato (assunzione di debito altrui, garanzia, assicurazione o responsabilità per fatto altrui);
2) obbligazioni solidali “paritetiche” (o ad interesse comune): l’adempimento è solo parzialmente altrui. Opera esclusivamente il regresso; non trova spazio la surrogazione legale, perché manca la terzietà del solvens e una causa traslativa ulteriore rispetto a quella estintiva.
La conferma deriva dal diritto positivo: la disciplina delle obbligazioni solidali (artt. 1292 ss. c.c.) prevede solo il regresso; la surrogazione è espressamente regolata, insieme al regresso, nella fideiussione (artt. 1949-1950 c.c.), ipotesi tipica di obbligazione ad interesse esclusivo.
Nella fattispecie (corresponsabilità mista contrattuale-extracontrattuale ex artt. 2087 e 2055 c.c.), il pagamento della società configurava l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria ad interesse comune. L’azione esercitata era dunque di regresso, soggetta a prescrizione decennale dal pagamento (aprile 1999) e prescritta al momento della citazione (dicembre 2009). Inoltre, in mancanza di accertamento giudiziale della corresponsabilità degli enti, il diritto di regresso era inesistente.
Il ricorso viene pertanto rigettato. La società viene condannata alle spese del giudizio di legittimità (Euro 8.200,00 per le amministrazioni statali; Euro 10.700,00 oltre esborsi per l’INAIL).

