L’inammissibilità del cumulo tra risarcimento e indennizzo assicurativo
Nel 2015 D. C. conviene dinanzi al Tribunale di Parma la società assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. (già (OMISSIS) s.p.a.), esponendo di aver stipulato un’assicurazione contro gli infortuni e di aver subito, il 27 febbraio 2005, un’aggressione da parte di M. F., con lesioni personali esitate in tetraplegia. L’assicuratore ha rifiutato il pagamento dell’indennizzo. Un collegio arbitrale, previsto dalla polizza, ha accertato l’esistenza e l’entità dei postumi permanenti. L’attore chiede pertanto la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo contrattuale di euro 270.000, oltre accessori.
La società si costituisce eccependo la prescrizione del credito e comunque l’inoperatività della polizza.
Con sentenza emessa nel 2017 il tribunale di Parma rigetta la domanda.
Motiva rilevando che D. C. ha già ottenuto, in separato giudizio, la condanna in solido di M. F. e della AUSL di Parma al risarcimento del danno liquidato in euro 1.544.105,45, e che l’attore ha così conseguito “il riconoscimento del diritto al risarcimento” e, addirittura, “l’integrale risarcimento”.
D. C. propone appello.
Con sentenza emessa nel 2022 la corte d’appello di Bologna accoglie il gravame e condanna l’assicuratrice al pagamento di euro 306.688,07 oltre accessori.
Il giudice di secondo grado, pur affermando in linea di principio che non è consentito cumulare indennizzo e risarcimento nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, ritiene decisiva la clausola n. 22 della polizza, con cui la società ha rinunciato “a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio”.
Secondo la corte territoriale tale clausola attribuisce all’indennità “funzione causale e natura assistenziale-previdenziale”, analoga a quella dell’assicurazione sulla vita, rendendo inapplicabile il principio della compensatio lucri cum damno e legittimando il cumulo.
L’assicuratrice propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
D. C. resiste con controricorso.
Decide la terza sezione civile della corte, con ordinanza numero 19057 dell’11 giugno 2026.
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 1223, 1910 e 1916 c.c.) e omesso esame di un fatto decisivo, articolando in sostanza due censure.
La censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione è ritenuta inammissibile e comunque infondata. Il vizio di motivazione in sede di legittimità è prospettabile solo rispetto agli accertamenti di fatto, non alle valutazioni di diritto. Se il giudice di merito non motiva (o motiva in modo ambiguo) una questione di diritto, la Cassazione può solo correggere la motivazione (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), non cassare la decisione se il dispositivo è giuridicamente corretto. Nel caso di specie la motivazione della corte d’appello era di puro diritto e, ad abundantiam, chiarissima.
Viene invece ritenuta fondata la censura principale, secondo cui l’assicurazione contro gli infortuni non mortali rientra nel genus dell’assicurazione contro i danni e, per il principio indennitario, non consente il cumulo tra indennizzo e risarcimento, essendo irrilevante la rinuncia contrattuale al diritto di surrogazione.
L’eccezione di inammissibilità sollevata da D. C. (secondo cui si tratterebbe di questione di interpretazione del contratto riservata al giudice di merito) è infondata: non vi era contrasto sul senso letterale della clausola n. 22, ma solo sugli effetti giuridici della rinuncia al diritto di surrogazione, questione di puro diritto delle obbligazioni.
La corte d’appello ha errato nel risolvere la questione invocando la compensatio lucri cum damno. Occorre distinguere nettamente: la compensatio lucri cum damno riguarda la posizione del debitore-danneggiante (il terzo responsabile), che non può essere obbligato a risarcire danni già ristorati da altri legittimati a rivalersi nei suoi confronti;
il principio indennitario riguarda invece la posizione dell’assicuratore contro i danni. Esso è connaturale alla causa del contratto di assicurazione e impone che l’assicurazione possa essere stipulata soltanto de damno vitando, mai de lucro captando. Se l’assicurato ha già ottenuto un ristoro totale o parziale del medesimo pregiudizio, l’assicuratore legittimamente rifiuta l’indennizzo non in virtù della compensatio, ma perché altrimenti si trasformerebbe la causa del contratto da indennitaria a lucrativa.
Possono dunque verificarsi le seguenti eventualità:a) l’assicurato, dopo aver percepito il risarcimento dal responsabile, si rivolge all’assicuratore: l’indennizzo non è dovuto per il principio indennitario;
b) l’assicurato, dopo aver percepito l’indennizzo, si rivolge al responsabile: il risarcimento non è dovuto per la compensatio lucri cum damno;
c) l’assicurato, prima di aver percepito il risarcimento, si rivolge all’assicuratore: l’indennizzo è dovuto integralmente; se poi ottenesse indebitamente anche il risarcimento, il responsabile avrà diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo;
d) l’assicurato, prima di aver percepito l’indennizzo, si rivolge al responsabile: il risarcimento è dovuto integralmente e l’indennizzo pure; se poi ottenesse indebitamente anche l’indennizzo, sarà l’assicuratore ad avere diritto alla ripetizione dell’indebito.
Il primo errore della sentenza impugnata consiste nell’aver applicato la compensatio lucri cum damno alla posizione dell’assicuratore. Il secondo errore consiste nell’aver ritenuto che la clausola di rinuncia al diritto di surrogazione legittimi il cumulo.La surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. è un diritto di credito che l’assicuratore acquisisce ipso facto col pagamento dell’indennizzo. La rinuncia è un negozio unilaterale abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore: essa ne comporta l’estinzione (art. 1236 c.c.), non la retrocessione all’assicurato. In tal senso si sono già pronunciate Cass. 10 febbraio 2025, n. 3429; Cass. 30 marzo 2023, n. 9003; Cass. 11 giugno 2014, n. 13233; e soprattutto Cass. Sez. U. 22 maggio 2018, n. 12565. Inoltre, la rinuncia non trasforma l’assicurazione contro gli infortuni non mortali in un contratto previdenziale analogo all’assicurazione sulla vita. Tale equiparazione contraddice i principi affermati da Cass. Sez. U. 10 aprile 2002, n. 5119, e confonde la struttura con la funzione dell’istituto. L’assicurazione sulla vita ha ad oggetto “un evento attinente alla vita umana” (art. 1882 c.c.: sopravvivenza, morte, natalità o nuzialità), mentre l’assicurazione contro gli infortuni non mortali resta un’assicurazione contro i danni soggetta al principio indennitario.La dicitura “in favore dell’assicurato” contenuta nella clausola non altera tale conclusione: le parti possono liberamente modulare i patti, ma non possono stipulare contratti nulli che obbligano l’assicuratore a ristorare pregiudizi non più esistenti.
Due ulteriori precisazioni:
1) È la percezione del risarcimento (non la mera condanna del terzo) che impedisce la domanda di indennizzo. Finché il responsabile non ha eseguito la condanna, l’assicurato può scegliere liberamente se rivolgersi all’uno o all’altro, fermo il divieto di cumulo.
2) L’assicuratore può rifiutare l’indennizzo solo per il medesimo pregiudizio già ristorato. Nel caso di specie la clausola n. 11 della polizza copriva l’invalidità permanente valutata in relazione alla “diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro”, mentre la sentenza del tribunale di Parma aveva rigettato la domanda di danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Spetterà al giudice di rinvio interpretare la polizza e verificare la coincidenza dei pregiudizi.
Il primo motivo è pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà applicare i seguenti principi di diritto:
«l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile»;
«la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere in capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo»;
«la circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna».

