Acquisto pro indiviso tra conviventi more uxorio: la Cassazione sul confine tra donazione indiretta e arricchimento senza causa
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2017, M. L. B. conviene in giudizio dinanzi al tribunale di Aosta F. R., con il quale aveva convissuto more uxorio. Esponeva di avere acquistato in comunione pro indiviso, in data 4 febbraio 2013, un fabbricato unifamiliare con garage pertinenziale per il prezzo di euro 350.000,00, pagato con denaro proveniente dalla restituzione di una precedente compravendita annullata. Dopo la cessazione della convivenza, il convenuto aveva abitato in via esclusiva l’immobile, impedendole il pari godimento. Chiedeva pertanto la divisione del bene in natura o, in subordine, l’assegnazione a uno dei condividenti con conguaglio in denaro, nonché la condanna di R. al pagamento di un’indennità di occupazione a decorrere quantomeno dal 30 settembre 2014, oltre interessi.
F. R. si costituisce in giudizio contestando il fondamento della domanda. Afferma di avere corrisposto personalmente euro 329.000,00 del prezzo di acquisto e di avere sostenuto spese di ristrutturazione per ulteriori euro 205.000,00 (materiali e forniture), euro 50.000,00 (lavori eseguiti in economia) ed euro 10.000,00 (manutenzione ordinaria). Aderisce alla domanda di divisione, chiedendo però che si tenga conto del proprio maggiore apporto economico, e propone domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. per il rimborso, a titolo di arricchimento senza giusta causa, della somma di euro 260.000,00 (pari alla metà del prezzo e delle spese).
Con sentenza emessa nel 2019 il tribunale di Aosta qualifica l’intestazione della quota del 50 % in favore di B. come donazione indiretta, esclude l’arricchimento senza causa e rigetta la domanda riconvenzionale. Accoglie la domanda di divisione, assegnando la proprietà esclusiva dell’immobile a R. con conguaglio a suo carico di euro 192.500,00, e condanna quest’ultimo al pagamento dell’indennità di occupazione di euro 450,00 mensili a decorrere dal 30 settembre 2014.
La corte d’appello di Torino, con sentenza emessa nel 2021, in parziale accoglimento dell’appello di R., conferma il conguaglio ma lo dichiarò compensato con la somma di euro 71.103,60 (oltre interessi) a carico di B., a titolo di restituzione della metà delle spese di ristrutturazione che hanno incrementato il valore del bene. Esclude invece il valore dei lavori eseguiti in economia, ritenuti equivalenti a un normale contributo alla vita familiare. Ribadisce la natura di donazione indiretta dell’intestazione della quota, per assenza di obblighi morali o sociali ex art. 2034 c.c. e per mancanza di qualsiasi impegno restitutorio. Conferma infine la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione, avendo R. impedito del tutto l’utilizzo del bene all’ex convivente comproprietaria.
Avverso tale sentenza F. R. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, al quale R. resiste a sua volta. Il Pubblico Ministero conclude per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Decide la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza numero 20468 del 17 giugno 2026.
Primo motivo del ricorso principale (violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – errata applicazione dell’art. 2041 c.c.)
R. deduce che la corte d’appello abbia erroneamente qualificato l’intestazione della comproprietà come donazione indiretta, omettendo di valutare che il denaro proveniva dal padre del ricorrente (assenza di depauperamento) e che mancava l’animus donandi, avendo B. inizialmente fondato la domanda di divisione sul proprio contributo al pagamento del prezzo.
Il motivo è ritenuto infondato.
In caso di acquisto pro indiviso di un immobile da parte di due conviventi more uxorio per quote uguali, in difetto di diversa indicazione nel titolo e stante la presunzione di cui all’art. 1101 c.c., il maggior apporto economico fornito da un co-acquirente non può presumersi effettuato a titolo di liberalità giustificata dalla mera convivenza, senza dimostrazione, anche mediante presunzioni serie, dell’animus donandi. In difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha diritto al rimborso della parte eccedente la propria quota (Cass. 14/07/2021, n. 20062). L’acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestato (in tutto o in parte) ad altro soggetto costituisce donazione indiretta (S.U. 5/08/1992, n. 9282) solo se sia provato l’animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale nullo iure cogente, senza obbligo giuridico, extragiuridico o morale, a titolo di mera spontanea elargizione. Nella specie la corte territoriale ha correttamente accertato in fatto: (1) il pagamento del prezzo con denaro proveniente da R.; (2) la presenza nel rogito dei requisiti della donazione (elemento oggettivo di arricchimento di B. e depauperamento di R., nonché elemento soggettivo dell’animus donandi); (3) l’assenza di elementi indicativi di un obbligo morale o sociale nascente dalla vita di coppia; (4) la preesistenza di altra dimora comune con la figlia; (5) la mancata menzione nell’atto di destinazione del bene ai bisogni della famiglia di fatto, di apporto di B. o di impegno restitutorio. Il ragionamento inferenziale non è stato adeguatamente contrastato dal ricorrente, che si è limitato a proporre un diverso apprezzamento dei fatti. Conseguentemente è esclusa l’ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.2.
Secondo motivo del ricorso principale (violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.)
R. deduce che la corte d’appello abbia errato nel riconoscere il danno da occupazione, perché egli avrebbe goduto dell’immobile senza impedire a B. il pari uso e quest’ultima non avrebbe provato il pregiudizio.
Il motivo è ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato.
La corte d’appello ha accertato che B. aveva manifestato interesse al godimento sin dal marzo 2014 e non abbia potuto fruirne per il comportamento ostruzionistico di R., subendo un danno concreto. L’utilizzo del canone di mercato per la liquidazione equitativa dell’indennità di occupazione è corretto. La censura sulla prova del danno, sebbene prospettata come violazione di legge, si risolve in una critica al giudizio di fatto e è pertanto inammissibile. Nel merito la decisione è conforme alla giurisprudenza consolidata: qualora non sia possibile un godimento diretto con pari uso ai sensi dell’art. 1102 c.c., il comproprietario che abbia goduto in via esclusiva del bene è tenuto a corrispondere agli altri i frutti civili dalla data della richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento (Cass. Sez. 2, n. 10264 del 18/04/2023).
Primo motivo del ricorso incidentale (violazione dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.)
B. deduce che la corte d’appello avesse quantificato le spese di ristrutturazione in euro 205.000 senza pronunciarsi sulle sue eccezioni relative ai documenti prodotti da R. (bonifici cointestati, lavori successivi alla separazione, lavori su altro immobile, produzioni tardive, beni mobili).
Il motivo è giudicato inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi completamente il provvedimento su un capo di domanda o su un’eccezione autonomamente apprezzabile. La deduzione postula l’indicazione specifica dell’eccezione nei suoi esatti termini e dell’atto in cui è stata formulata. Nella specie si tratta piuttosto di mancato o insufficiente esame di argomentazioni, che integra al più un vizio di motivazione denunciabile solo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.. Anche riqualificato in tal senso, il motivo resta inammissibile perché non indica le ragioni per le quali i documenti non esaminati avrebbero determinato con certezza una decisione diversa.
Secondo motivo del ricorso incidentale (violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.)
B. deduce che la corte d’appello non abbia quantificato l’indennizzo spettante a R. nei limiti dell’arricchimento da lei conseguito, omettendo di considerare che R., trasferendosi nell’immobile comune, ha potuto locare l’altra casa di sua proprietà e ha fruito in via esclusiva dei risultati della ristrutturazione, mentre B. si è giovata al più della differenza di valore pro quota (euro 17.500).
Il motivo è ritenuto fondato.
La corte d’appello ha correttamente individuato la norma regolatrice (art. 2041 c.c.), secondo cui l’indennizzo spetta al depauperato “nei limiti dell’arricchimento” dell’altro. Ha però errato nel calcolo, basato su una proporzione tra grandezze non omogenee (prezzo di acquisto + spese di ristrutturazione rapportati al valore di stima attuale). La nozione di arricchimento ex art. 2041 c.c. comprende tanto l’incremento patrimoniale quanto il risparmio di spesa o la mancata perdita economica. L’indennizzo, finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, deve essere commisurato all’effettivo arricchimento conseguito dall’altro soggetto, al fine di evitare un arricchimento inverso. Nella specie la corte territoriale non ha posto in correlazione la diminuzione patrimoniale subita da R. con quanto B. ha realmente percepito in arricchimento.
Pertanto Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo; rigetta interamente il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Principi di diritto affermati:
1) Nell’acquisto pro indiviso di un immobile da parte di conviventi more uxorio per quote uguali, il maggior apporto economico di uno di essi non può presumersi liberalità in assenza di prova dell’animus donandi (anche mediante presunzioni serie); in difetto, spetta il rimborso del valore della quota eccedente.
2) La donazione indiretta richiede la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza obbligo giuridico, extragiuridico o morale.
3) In mancanza di possibilità di pari uso diretto del bene comune (art. 1102 c.c.), il comproprietario che ne ha goduto in via esclusiva è tenuto a corrispondere i frutti civili dalla richiesta di partecipazione al godimento.
4) L’indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) deve essere rigorosamente contenuto nei limiti dell’effettivo arricchimento conseguito dalla controparte, inteso sia in senso quantitativo che qualitativo (incremento, risparmio di spesa o mancata perdita).

