La liquidazione del danno da assistenza vita natural durante
Nel marzo 2001 una donna, alla trentatreesima settimana di gravidanza, dopo una caduta e dolori addominali, viene ricoverata in Pronto Soccorso. Nonostante i monitoraggi evidenziassero una sofferenza fetale, i sanitari ipotizzano un’occlusione intestinale e dispongono il trasferimento in altro ospedale. Il taglio cesareo viene eseguito in ritardo e la neonata nasce con invalidità permanente del 100 % (poi ridotta all’80 % dalla CTU) per ipossia prolungata.
I genitori, in proprio e per la figlia (poi assistita da amministratore di sostegno), citano l’ASL chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Il tribunale di Latina riconosce la responsabilità e liquida i danni.
In appello la corte d’appello di Roma aumenta il risarcimento per il danno patrimoniale della minore e il danno riflesso dei genitori, ma nega le spese mediche e di assistenza passate e future per difetto di prova.
Contro questa decisione i genitori propongono ricorso per cassazione con due motivi; l’ASL resiste.
Decide la terza sezione civile della Corte, con ordinanza numero 20728 del 18 giugno 2026.
Primo motivo: liquidazione del danno riflesso dei genitori.
I ricorrenti censurano la liquidazione del danno non patrimoniale (c.d. danno riflesso o danno da lesione del rapporto parentale) patito dai genitori, sostenendo: assoluto difetto di motivazione; errata applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma del 2019; necessità di ricorrere al criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c., perché le tabelle non risarcirebbero integralmente le conseguenze di una macrolesione di un bambino (violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 1226 c.c.).
La Corte ritiene il motivo in parte infondato, in parte inammissibile.
Ricorda che, per il danno non patrimoniale dei congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve utilizzare tabelle che prevedano specificamente tale voce (Cass. 13540/2023 e 36560/2023). Le tabelle di Roma del 2019 sono idonee e contengono un quadro dedicato.
La corte di appello ha motivato adeguatamente, indicando età dei genitori e speranza di vita.
La pretesa di un criterio equitativo puro è inammissibile perché i ricorrenti non indicano quali circostanze concrete avrebbero dovuto portare a una liquidazione superiore.
Secondo motivo: spese mediche e di assistenza (passate e future).
I ricorrenti lamentano la mancata liquidazione delle spese vive (mediche e di assistenza personale) già sostenute e di quelle future necessarie per terapie, protesi e assistenza continua della figlia.
La corte di appello ha confermato il diniego del tribunale, affermando che non era stata fornita prova documentale né delle spese già sostenute né di quelle future (e che non era dimostrato che i presidi non fossero erogati dal SSN).
La Cassazione accoglie.
Richiamando il principio affermato da Cass. 16844/2023, afferma che il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante (necessità di retribuire una persona che garantisca assistenza personale a un invalido) è un pregiudizio permanente che si produce de die in diem.
Va quindi operata una distinzione rigorosa: danno passato (già verificatosi), che richiede la prova, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., di avere effettivamente sostenuto le spese; danno futuro (non ancora verificatosi ma ragionevolmente prevedibile per tutta la vita residua), che può essere liquidato in forma di rendita vitalizia, moltiplicando il danno annuo per gli anni di sopravvivenza e abbattendo il risultato con un coefficiente di anticipazione, oppure con il metodo della capitalizzazione (danno annuo × coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie).
La corte d’appello ha errato nel sottoporre le spese future allo stesso regime probatorio delle spese passate, esigendo una prova “come se fossero già effettuate”.
Le spese future, una volta allegate e ragionevolmente prevedibili, possono essere liquidate in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla scorta delle spese pregresse e della CTU.
Pertanto, la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
L’ordinanza ribadisce due principi consolidati:
1) le tabelle romane costituiscono criterio preferenziale (e non illegittimo) per la liquidazione del danno riflesso da macrolesione;
2) per le spese di assistenza permanente occorre distinguere nettamente danno passato (che richiede la prova di esborso) e danno futuro, per il quale occorre procedere a liquidazione equitativa o capitalizzata sulla base della ragionevole prevedibilità.

