Lo Stato non è responsabile della dipendenza dal gioco d’azzardo
Nel 2016 F.P. (all’epoca di circa 50 anni) conviene l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dinanzi al tribunale di Lanciano. Espone di aver iniziato nel 2011 a giocare in maniera smodata con slot machine e macchine jackpot (apparecchi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S.), sviluppando una forma di dipendenza patologica. Tre anni dopo era stato ricoverato con diagnosi di dipendenza da alcol, disturbo bipolare e gioco d’azzardo patologico, risultando invalido civile. Quantifica il danno non patrimoniale in euro 79.421 e quello patrimoniale in euro 300.000, oltre al pregiudizio da perdita della capacità lavorativa. Fonda la domanda di risarcimento danni sull’art. 2050 c.c., imputando all’ADM l’omessa realizzazione di una sistematica campagna di informazione sui rischi del gioco, al momento dell’insorgenza della patologia (2011-2012).
L’ADM si costituisce negando l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. ed eccepisce: di pubblicare dal 2009 sul sito istituzionale dati e informazioni a tutela dei giocatori contro la ludopatia; di aver promosso (direttamente e tramite concessionari) attività per favorire un comportamento responsabile e la “cultura del gioco sicuro”; l’assenza sia dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) sia del nesso di causalità tra la patologia e l’attività amministrativa.
Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa nel 2019, rigetta la domanda, ritenendo (pur definendo “dubbia” l’applicabilità dell’art. 2050 c.c.) che nel 2011 non esistesse alcuna norma che imponesse all’Amministrazione di informare sui rischi della dipendenza.
La corte d’appello de L’Aquila, con sentenza emessa nel 2022, conferma la sentenza di primo grado. Ritiene che l’attività di gestione dei giochi possa configurarsi “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c. solo in caso di inosservanza di specifici obblighi di prevenzione della ludopatia, all’epoca inesistenti: l’art. 1, comma 70, della legge 220/2010 non imponeva obblighi diretti all’Agenzia; la mozione senatoria del 2011 non era fonte normativa e, comunque, la patologia era già insorta; l’attore non ha contestato che dal 2009 il sito ADM fornisse informazioni sufficienti; gli obblighi informativi introdotti dal d.l. 158/2012 gravano sui gestori delle sale e non sull’Agenzia; la scelta di giocare è atto libero e consapevole dello scommettitore, costituente “causa prossima di rilievo” idonea a escludere il nesso di causalità.
F.P. propone ricorso per cassazione fondato su su due motivi. L’ADM resiste.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con sentenza numero 23339 del 16 luglio 2026.
Primo motivo: violazione dell’art. 2050 c.c. “in relazione anche” all’art. 1, comma 70, l. 220/2010.
Contiene due censure.
La prima: la norma avrebbe delegato i Ministeri dell’Economia-Monopoli e della Salute ad adottare “linee d’azione” per prevenzione, contrasto e recupero della ludopatia; il provvedimento non fu adottato nonostante mozioni del Senato e decisioni del giudice amministrativo; inoltre l’art. 6 d.lgs. 145/2007 definisce “ingannevoli” i messaggi pubblicitari che omettano di informare sui pericoli per la salute. Da ciò avrebbe dovuto derivare un obbligo di informazione gravante sullo Stato già dal 2011.
La seconda: gli apparecchi sono “pericolosi”, sicché l’attività dell’ADM è attività pericolosa ex art. 2050 c.c.
Secondo motivo: violazione degli artt. 112, 115 e 346 c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto “non contestata” l’eccezione ADM relativa alle informazioni presenti sul sito web dal 2009.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva quanto segue.
La prima censura è inammissibile e comunque infondata. Non investe l’autonoma ratio decidendi (idonea a sorreggere la motivazione) secondo cui la volontarietà della scelta di giocare costituisce “causa prossima di rilievo” che esclude il nesso causale. L’accenno alla limitazione della volontarietà derivante dalla natura della ludopatia (disturbo classificabile come dipendenza comportamentale) è inadeguato.
Sarebbe comunque infondata perché intende addossare a titolo di colpa la violazione di una norma inesistente: gli atti di indirizzo parlamentare e le decisioni del giudice amministrativo non sono fonti di produzione del diritto.
Ad abundantiam:
a) l’adozione del provvedimento richiedeva il concerto del Ministero della Salute (fatto del terzo);
b) i termini per i decreti attuativi dell’art. 1, comma 70, l. 220/2010 furono prorogati al 2013, sicché nel 2011 non vi era né obbligo informativo né ritardo;
c) dirimente è il duplice salto logico: imputare all’Amministrazione la mancata attuazione di una legge di delega per concludere che, se attuata, l’informazione sarebbe pervenuta e, se pervenuta, l’attore si sarebbe astenuto dal giocare.
Sul piano della causalità materiale, la mancata adozione di un atto amministrativo generale a contenuto non predeterminato non consente di ritenere, con ragionevole probabilità, che avrebbe introdotto misure efficaci e che queste avrebbero impedito la ludopatia. La spiegazione causale si basa sull’id quod plerumque accidit (leggi scientifiche di copertura o dati statistici); nel caso mancano entrambe. Resta oscuro se il ricorrente si dolga della mancata informazione o della mancata adozione dei provvedimenti che la imponevano: in entrambi i casi il motivo è infondato.
La seconda censura è pure infondata. Il ricorrente non ha mai descritto quale condotta materiale “pericolosa” ascriva all’ADM. Anche a voler ritenere pericolosa la produzione/vendita/offerta di apparecchi, l’ADM non svolge tali attività: autorizza. Autorizzare un’attività pericolosa non è di per sé attività pericolosa (diversamente si arriverebbe al paradosso di considerare pericolosa l’autorizzazione di uno scavo). Né, in difetto di un obbligo di legge all’epoca, l’autorizzazione può qualificarsi deficitaria al punto da assurgere a elemento di ontologica pericolosità.
Inoltre l’art. 2050 c.c. non è invocabile quando il pericolo deriva dall’abuso, e non dall’uso, dell’attività (qui del gioco). Seguire la tesi del ricorrente porterebbe a ritenere pericolosa la vendita di sofà o insaccati perché l’eccesso provoca malattie cardiovascolari.
Non rileva l’isolato precedente Cass. 13844/2025 (tabacco): ivi si trattava di produzione; qui solo di autorizzazione di un’attività lecita. Quel precedente adotta peraltro una nozione di causalità non condivisibile. La causalità giuridica si spiega secondo il principio condizionalistico, ma il condizionalismo puro porta a paradossi (sovracausalità). Si applica il limite della “ridondanza” e la condizione INUS (Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition): non è mai soddisfatta se il danno deriva dall’abuso di una cosa altrimenti innocua. È la condotta del danneggiato che innesca la pericolosità.
Non condivisibile, infine, l’affermazione secondo cui l’utilizzo non informato di slot machine fa venir meno l’autodeterminazione. Lo Stato non è un Leviatano obbligato a informare su conseguenze ovvie. La figura di cittadino prefigurata dalla Costituzione (art. 2) è quella del Civis Romanus, tenuto a informarsi responsabilmente sulle conseguenze delle proprie azioni, salvo prova di preesistente incapacità incolpevole. Non è ammissibile incanalarsi liberamente in un vizio e poi pretendere il risarcimento per non essere stati informati.
Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo e comunque manifestamente infondato. La questione della “non contestazione” dell’eccezione (rimasta assorbita in primo grado) è tornata sub iudice per effetto dell’impugnazione; il giudice d’appello poteva e doveva esaminarla così come cristallizzata dalle allegazioni di primo grado.
Pertanto la Corte rigetta il ricorso e condanna F.P. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ADM, liquidate in euro 10.800, oltre spese prenotate a debito.

