È nulla la clausola che impone all’assicurato di negare la propria responsabilità
B. P. affida alla (OMISSIS) S.n.c. i lavori di ristrutturazione di uno studio dentistico, inclusa l’installazione dell’impianto di riscaldamento-condizionamento.
La società incarica l’architetto S. F. di elaborare il progetto e realizza le opere, concluse a febbraio 2016. L’impianto risulta malfunzionante; viene sostituito, ma anche il secondo apparecchio presenta problemi di rumorosità imputabili a errori di installazione (mancanza di cuscinetti antivibranti). Dopo il fallimento delle trattative stragiudiziali e un accertamento tecnico preventivo (in cui i consulenti concordano sugli interventi necessari ma non sulla ripartizione dei costi), B. P. introduce il giudizio di merito chiedendo la risoluzione del contratto con (OMISSIS) e l’affermazione di responsabilità di quest’ultima e del progettista. (OMISSIS) chiama in manleva la propria assicuratrice; S. F. chiama in causa la propria assicuratrice (OMISSIS) S.A. e il perito F. V.
La CTU accerta corresponsabilità al 50% tra progettista e appaltatore per vizi progettuali ed esecutivi. Il tribunale di Milano dichiara parzialmente risolto il contratto, condanna (OMISSIS) (e, in manleva, la sua assicuratrice) a risarcire B. P. (€ 24.659,36 oltre interessi e rivalutazione) e condanna S. F. a pagare a (OMISSIS) € 43.461,80 (somma comprendente i danni liquidati a B. P. più costi di fornitura/installazione del secondo macchinario e spese di assistenza legale e CTP nel procedimento preventivo). Rigetta le domande di S. F. verso la propria assicuratrice (per esclusione di copertura derivante dall’ammissione di responsabilità) e verso F. V. (semplice perito privo di poteri rappresentativi).
La corte d’appello di Milano respinge l’impugnazione principale di S. F. e quelle incidentali, confermando le condanne e respingendo la domanda di garanzia assicurativa in applicazione dell’art. 6.3 delle condizioni di polizza («È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità»).
S. F. propone ricorso per cassazione, fondato su nove motivi.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con sentenza numero 23739 del 21 luglio 2026.
La corte accoglie il ricorso dichiarando d’ufficio, per contrasto con gli artt. 1175, 1375 e 1914 c.c., la clausola della polizza di assicurazione della responsabilità civile che subordina l’operatività della garanzia al fatto che l’assicurato non ammetta la propria responsabilità nei confronti del terzo danneggiato.
Storicamente, le clausole di decadenza per ammissione di responsabilità nacquero in un contesto culturale che considerava “immorale” l’assicurazione della responsabilità civile. Con il codice civile del 1942 esse sono divenute palesemente nulle per contrasto con l’ordine pubblico.
La clausola:
1) costringe l’assicurato a negare la propria responsabilità (anche quando evidente), in violazione dei doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). La buona fede oggettiva costituisce norma imperativa e criterio legale di determinazione della prestazione: non si può costringere alcuno a dichiarare il falso o a tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale;
2) impedisce l’adempimento dell’obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.), norma di ordine pubblico, inducendo l’assicurato a resistere temerariamente e ad esporsi alle conseguenze della mora (possibile superamento del massimale);
3) collega la perdita del diritto all’indennizzo a un comportamento privo di effetti per l’assicuratore, poiché la confessione dell’assicurato non ha valore di piena prova né nei suoi confronti né nei confronti dell’assicuratore (Cass. Sez. U. n. 10311/2006).
La nullità della clausola determina l’assorbimento dei motivi 1, 2, 3, 4, 5 e 9.
La corte ritieni infondati il sesto e il settimo motivo, e fondato l’ottavo.
Nella liquidazione del danno la corte d’appello ha posto a carico di S. F. il costo di entrambi i condizionatori. Tuttavia, per effetto della risoluzione del contratto di appalto, (OMISSIS) era virtualmente rientrata in possesso dei macchinari. Ai sensi dell’art. 1223 c.c. e del principio della compensatio lucri cum damno, tale circostanza doveva essere considerata, salvo prova (a carico di (OMISSIS)) dell’incolpevole impossibilità di ottenerne la restituzione, di rivenderli o della totale perdita di valore. In difetto di tale prova, la sentenza è errata sul punto e deve essere cassata.
Pertanto la corte dichiara la nullità della clausola 6.3 delle condizioni generali di polizza, con assorbimento dei motivi 1-5 e 9; accoglie l’ottavo motivo e respinge i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla competente corte d’appello per nuovo esame sulla censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

