L’invalidità totale può non essere sufficiente per nominare un amministratore di sostegno
Con ricorso del 18 settembre 2024 C.A. chiede l’amministrazione di sostegno per C.G., affetto da patologie neurologiche e cardiologiche e, a suo dire, incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi.
C.G. si costituisce opponendosi.
All’udienza del 19 novembre 2024 il giudice tutelare procede all’esame personale del beneficiando e dispone consulenza tecnica d’ufficio.
Con decreto del 23 settembre 2025 il ricorso viene respinto.
Il successivo reclamo è a sua volta respinto dal tribunale in composizione collegiale il 17 novembre 2025: il collegio esclude che sussistano i presupposti della misura, valorizzando l’audizione personale, le conclusioni della CTU e la volontà contraria dell’interessato, nonché l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’incapacità di provvedere ai propri interessi.
C.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Nessuno degli intimati svolge difese.
Decide la prima sezione della corte di cassazione, con ordinanza numero 25747 del 23 settembre 2026.
Con il primo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.c. in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Il ricorrente assume che il tribunale abbia attribuito valore decisivo alla lucidità e alla volontà contraria del beneficiando, escludendo l’istituto in presenza di mere menomazioni fisiche. L’amministrazione di sostegno sarebbe applicabile anche in assenza di deficit cognitivi, ove la compromissione dell’autonomia personale impedisca di provvedere ai propri interessi.
Con il secondo motivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) si denuncia omesso esame di fatti decisivi: in particolare la documentazione della commissione medica INPS (invalidità civile al 100%, handicap grave, necessità di assistenza continua), l’assenza di una reale rete familiare, le condizioni di salute e alcuni episodi di condotta pericolosa.
Col terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserita prevalenza assoluta della CTU e dell’esame personale rispetto alla documentazione sanitaria, senza adeguata motivazione.
I motivi, strettamente connessi, sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.
La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il discrimine tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione non sta nel diverso grado di infermità o di incapacità, ma nella concreta idoneità dello strumento a soddisfare le esigenze di protezione della persona, in ragione della flessibilità della misura e della possibilità di modularne il contenuto (Cass. n. 6079/2020; Cass., Sez. Un., n. 21985/2021). La misura non è diretta a sostituire la persona fragile nelle scelte di vita né a offrire tutela patrimoniale ai familiari, ma a garantire il benessere e il miglior soddisfacimento dei bisogni effettivi, nel rispetto del principio di autodeterminazione (artt. 2 e 13 Cost. e art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).
L’accertamento dei presupposti deve essere specifico e circostanziato, sia quanto alle condizioni di menomazione sia quanto alla loro incidenza sulla capacità di provvedere ai propri interessi, verificando se le esigenze di protezione possano essere soddisfatte con strumenti alternativi (deleghe, rete familiare e sociale: Cass. n. 21887/2022; Cass. n. 10483/2022). Il beneficiario conserva uno spazio di libertà e autodeterminazione incomprimibile: la sua volontà, se proveniente da soggetto lucido e capace di comprendere, deve essere tenuta in particolare considerazione e può essere disattesa solo quando necessario a proteggere gli interessi della persona fragile (Cass. n. 7414/2024; Cass. n. 34854/2024).
Il rispetto della volontà assume rilievo ancora maggiore quando le limitazioni sono prevalentemente fisiche e non accompagnate da compromissione delle capacità intellettive e decisionali (Cass. n. 10483/2022).
È escluso qualunque automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura: occorre verificare in concreto se e in quale misura la menomazione incida sulla capacità di provvedere ai propri interessi e se l’esigenza di protezione non possa essere soddisfatta con strumenti meno invasivi della capacità di agire (Cass. n. 21887/2022; Cass. n. 10483/2022; Cass. n. 6584/2025).
Non si può ricorrere all’amministrazione di sostegno per il solo fatto di limitazioni fisiche, quando la persona conservi adeguate capacità di comprensione, comunicazione ed espressione della volontà e le esigenze di supporto possano essere soddisfatte con gli ordinari strumenti personali, familiari o sociali (Cass. n. 6584/2025).
Alla luce di tali principi il decreto impugnato resiste alle censure. Il tribunale ha compiuto una valutazione complessiva, valorizzando l’audizione personale (opposizione chiara alla misura), le conclusioni della CTU (esclusione di deficit cognitivi e conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione) e le ulteriori risultanze, tra cui l’audizione dell’altro figlio.
Il verbale della Commissione medica INPS non costituisce un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma un elemento probatorio.
Il vizio di omesso esame riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione, e non la valutazione o la mancata valorizzazione di singoli mezzi di prova.
Spetta al giudice di merito individuare le fonti del convincimento, valutare le prove, sceglierne le risultanze e dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
Alla Cassazione non è conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza logica, formale e giuridica della valutazione (Cass. n. 30878/2023). Il provvedimento dà atto del deposito della documentazione INPS e delle certificazioni mediche, ma attribuisce maggiore rilevanza ad altri elementi ritenuti più rappresentativi della concreta capacità di autodeterminarsi. Tale scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito, consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 27847/2021). Inoltre il ricorrente non indica con chiarezza il concreto contenuto del verbale INPS, la specifica limitazione accertata, l’incidenza sulla capacità di provvedere agli interessi e i termini della devoluzione in reclamo.
Quando una persona compos mentis si trova in condizione di inabilità fisica, la necessità di assistenza materiale non fonda la nomina di un amministratore di sostegno, essendo riservato all’autodeterminazione del soggetto provvedere (ad esempio assumendo personale domestico) con valutazione personale che, se lucida e consapevole, non può essere sindacata dal giudice. La mera allegazione dell’invalidità al 100%, dell’handicap grave e della necessità di assistenza continua non consente di affermare automaticamente i presupposti della misura.
Le restanti doglianze sono censure di merito inammissibili.
Il ricorso è pertanto respinto. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

