Il rischio potenziale non basta per il concorso di colpa
I genitori del minore F.L., esercenti la responsabilità genitoriale, convengono dinanzi al giudice di pace di Marano di Napoli la conducente A.S. e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni da sinistro del 27 settembre 2014 in un parco condominiale. Il bambino, fermo in bicicletta accanto alla madre, era stato investito da un’autovettura in manovra di retromarcia. La domanda è quantificata in euro 8.747,08.
L’assicuratrice contesta la pretesa, invocando il concorso della madre per omessa vigilanza.
Il giudice di pace accoglie in parte, applicando un concorso causale (70% alla conducente, 30% alla sfera dei danneggiati) e liquidando euro 2.132,00 oltre accessori.
In appello i genitori censurano l’attribuzione del concorso di colpa.
Il tribunale di Napoli, rilevata la propria incompetenza territoriale, rimette al tribunale di Napoli Nord. Quest’ultimo, con sentenza emessa nel 2022, rigetta l’appello e confermava la sentenza di primo grado.
I genitori ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 25832 del 28 settembre 2026.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c., in combinato con l’art. 154 C.d.S., ex art. 360, n. 3, c.p.c. I ricorrenti sostengono che, accertata la colpa della conducente per retromarcia illecita e non impugnato tale accertamento, la presunzione di corresponsabilità fosse superata. Il minore era fermo; la responsabilità della conducente doveva essere esclusiva.
Il motivo viene ritenuto fondato.
La Corte ribadisce che la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. non opera in contrasto con le regole generali di causalità e responsabilità civile. L’accertamento va compiuto sulle modalità concrete del sinistro e sull’incidenza causale effettiva delle condotte. La prova liberatoria può essere anche indiretta, quando la ricostruzione individua nella condotta di uno solo dei soggetti la causa esclusiva o assorbente (richiamo a Cass. nn. 13672/2019, 6941/2021, 12177/2026).
Il tribunale ha riportato la deposizione del teste secondo cui il minore era «fermo accanto alla madre» e questa lo aveva avvertito vedendo l’auto in retromarcia. Ha però ritenuto non superata la presunzione perché la madre era presente, era tenuta alla vigilanza e non avrebbe dovuto consentire l’uso della bicicletta in un viale destinato a transito e sosta.
Tale ragionamento non individua una condotta della madre con concreta incidenza causale rispetto all’investimento accertato. Il presunto apporto è individuato in un fatto logicamente e cronologicamente antecedente (aver consentito l’uso della bicicletta), senza spiegare come esso abbia conservato efficienza eziologica una volta che la madre aveva percepito il pericolo, richiamato il figlio e quest’ultimo era fermo accanto a lei. Non risulta accertata alcuna condotta improvvisa, anomala o interferente del minore, né un’omissione della vigilanza concretamente esigibile.
Il giudice di merito ha trasformato una situazione di rischio potenziale in causa concreta, senza spiegare l’incidenza sull’evento. Avrebbe dovuto verificare se residuasse un contributo causale ascrivibile ai danneggiati ovvero se la dinamica riconducesse l’evento, in via esclusiva o assorbente, alla retromarcia.
La sentenza realizza falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., mantenendo la presunzione non per un’accertata efficienza causale concorrente, ma per la mera esistenza di una situazione astrattamente pericolosa.
Neppure è corretto il richiamo all’art. 1227, primo comma, c.c.
Il concorso del fatto colposo del danneggiato presuppone la valutazione dell’incidenza causale della condotta della vittima. Accertato che il minore era fermo e che la madre lo aveva richiamato, la sentenza non individua alcuna condotta concreta concorrente né spiega perché l’uso della bicicletta nell’area condominiale abbia conservato rilevanza eziologica. Il concorso è stato desunto da una situazione potenzialmente pericolosa, senza chiarirne l’effettiva incidenza sul danno prodottosi.
Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

