Revocazione delle donazioni e adozione del maggiorenne: la Cassazione esclude l’applicazione dell’art. 803 cc
Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2018, Do.El., nubile e senza figli, conviene dinanzi al tribunale di Milano la sorella Do.El. e la nipote ex fratre Do.Gi., chiedendo la revoca, ai sensi dell’art. 803 del codice civile, delle donazioni anteriormente effettuate e la conseguente condanna, in via principale, alla restituzione delle quote e dei beni e, in via subordinata, al pagamento dell’equivalente monetario.
Le liberalità contestate riguardavano: con atto del 17 dicembre 2011, l’usufrutto su quote pari al 28% e la piena proprietà su quote pari al 4% del capitale di Gioele Srl in favore della sorella; con atto del 16 aprile 2013, la nuda proprietà su quote pari al 99,69% di Agricola Balba Srl sempre in favore della sorella; con atto del 5 dicembre 2016, la nuda proprietà su quote pari al 33,33% di Dite Sas in favore di Do.Gi.
La donante allega un rapporto affettivo materno verso il nipote Do.St., figlio del fratello Do.Ug., culminato nell’adozione del maggiorenne dichiarata dal tribunale di Milano con provvedimento del 21 aprile 2017. Da tale evento sarebbe sorta l’esigenza di reintegrare il patrimonio in favore del figlio adottivo, sottrattogli dalle precedenti attribuzioni, così da garantirgli standard di vita e prospettive adeguati. Sul piano giuridico, l’attrice sostiene la libera revocabilità anche in caso di sopravvenuta adozione di maggiorenne, sulla base di argomenti testuali (assenza di limitazioni nella norma) e sistematici (anacronismo del nesso con la minore età e gli obblighi di mantenimento; mancanza di vincoli di destinazione; assenza di analoga distinzione nella successione testamentaria; comune natura di allocazione patrimoniale), con questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c. in riferimento all’art. 3 Cost. in caso di interpretazione restrittiva.
Il tribunale di Milano, con sentenza emessa nel 2019, nella contumacia di Do.Gi., rigetta le domande, condannando l’attrice alle spese verso la sorella (Euro 36.000 oltre accessori) e dichiarando irripetibili quelle verso la contumace. Il giudice di primo grado, conformandosi a Cass. n. 6761/2012, esclude l’applicabilità dell’istituto all’adozione ordinaria (o adozione di persone maggiori di età, artt. 291 ss. c.c.), distinta dall’adozione c.d. speciale dei minori (L. n. 184/1983), e ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità.
La corte d’appello di Milano conferma la decisione di primo grado: la revocazione per sopravvenienza di figli risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’attribuzione a fronte della nascita o della conoscenza dell’esistenza di un figlio, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e si estende all’adozione del minore ex art. 27 L. n. 184/1983; non è invece ammessa per l’adozione del maggiore d’età, finalizzata non alla protezione della prole ma alla trasmissione del nome e del patrimonio. Anche la questione di legittimità costituzionale viene ritenuta infondata.
Per la cassazione Do.El. propone ricorso sulla base di due motivi. Nel giudizio si costituisce Do.St., unico erede della ricorrente deceduta il 5 giugno 2023; Do.El. resiste con controricorso; Do.Gi. rimane intimata.
Decide la seconda sezione civile della corte di cassazione, con sentenza numero 25538 del 18 settembre 2026.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 803 c.c.: la norma non menziona i figli adottivi né distingue per età, ma usa solo la nozione di “figlio”; la giurisprudenza ammette la revoca anche per l’adottivo; la Corte cost. n. 250/2000, usando il termine “quantomeno” per l’adozione dei minori, lascerebbe aperta anche l’ipotesi del maggiorenne; unico fondamento sarebbe la rivalutazione dell’atto di liberalità a seguito della filiazione, indipendentemente dal titolo, specie dopo l’unicità dello stato di figlio; il timore di usi distorti non può restringere il perimetro; la mutata funzione sociologica dell’adozione civile valorizzerebbe profili personalistici accanto a quelli patrimoniali. Non si pretende l’equivalenza totale dei due istituti, ma l’equivalenza rispetto alla possibilità di ripensare le liberalità compiute quando non si aveva ancora lo status di genitore.
Il secondo motivo solleva la questione di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, che imporrebbe la parità tra figli adottivi maggiorenni e le altre tipologie di filiazione.
I motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti infondati.
Nel testo originario (vigente dal 19 aprile 1942 al 6 febbraio 2014) l’art. 803 c.c. richiedeva un presupposto negativo (inesistenza o ignoranza di figli o discendenti legittimi al momento della donazione) e uno positivo (sopravvenienza o sopravvenuta conoscenza di un figlio o discendente legittimo, o di un figlio naturale). Il termine “legittimo” era inteso in senso tecnico e comprendeva, dopo la L. n. 184/1983, l’adozione legittimante, mentre restavano dubbi sull’adozione speciale; era contemplato anche il riconoscimento del figlio naturale. La riforma della filiazione (L. n. 219/2012) ha proclamato l’unicità dello stato di figlio e, con l’art. 1, comma 11, ha sostituito ovunque “figli legittimi” e “figli naturali” con “figli”. Il testo attuale dispone che le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. La modifica riflette il superamento della distinzione tra legittimi e naturali, ma non amplia letteralmente le ipotesi già contemplate, limitate alla filiazione di sangue con l’aggiunta dell’adozione piena. Il nuovo art. 74 c.c. stabilisce che la parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite, sia che la filiazione sia avvenuta nel matrimonio o fuori, sia che il figlio sia adottivo, ma “il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 250 del 2000 (nel vigore del testo anteriore), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 803 c.c. nella parte in cui, per il figlio naturale, subordinava la revoca al riconoscimento entro due anni. Nella motivazione ha equiparato alla conoscenza di un figlio o discendente legittimo la legittimazione e “la sopravvenuta adozione, quantomeno quella dei minori” prevista dalla L. n. 184/1983, poiché l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo (art. 27). L’uso di “quantomeno” non apre a un’estensione discrezionale: l’adozione legittimante è senz’altro inclusa perché ogni norma che ricollega un effetto alla filiazione legittima (oggi nata nel matrimonio) produce il medesimo effetto anche per essa. Un parallelismo successorio conferma la distinzione: l’art. 566 c.c. attribuisce l’eredità ai figli in parti uguali e l’art. 567 c.c. equipara gli adottivi ai figli precisando che sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante; tale equiparazione riguarda l’adozione di maggiorenni regolata dal codice, non l’adozione piena, che attribuisce lo stato di figlio nato nel matrimonio e si estende anche ai collaterali (con i riflessi della Corte cost. n. 79/2022 sull’adozione in casi particolari da valutare a parte).
Già nel vigore della norma originaria si escludeva la rilevanza dell’adozione perché dipendente dalla volontà del donante, che avrebbe potuto servirsene per revocare ad arbitrio; l’obiezione, teoricamente riferibile anche all’adozione piena, non impedisce l’inclusione di quest’ultima, dato lo status identico al figlio nato nel matrimonio, mentre il “rapporto civile” dell’adozione ordinaria non è in generale equiparato. Le norme che equiparano gli adottivi ai figli per singoli effetti, con esclusione di altri (artt. 74, 300, 304 c.c.), rendono non percorribile l’interpretazione estensiva. Conferma ulteriore è l’art. 687 c.c., che revoca di diritto le disposizioni testamentarie per sopravvenienza di un figlio anche adottivo (antecedente nell’art. 888 c.c. 1865), mentre l’art. 803 c.c., risalente all’art. 1083 c.c. 1865 e all’art. 960 code civil, non menziona l’adozione; i compilatori del codice vigente hanno espressamente riconsiderato la materia aggiungendo il riconoscimento del figlio naturale, sicché l’omissione appare scelta consapevole e non disattenzione. La donazione è anzitutto un contratto (art. 769 c.c.), soggetto all’art. 1372 c.c.: ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. La revoca esige dunque una previsione espressa.
Le argomentazioni di Cass. n. 6761/2012 — ratio dell’art. 803 c.c. legata agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e funzione dell’adozione ordinaria diretta alla perpetuazione della discendenza e alla trasmissione del nome e del patrimonio, non alla protezione della prole — attengono più al fondamento razionale della diversità di trattamento che al piano strettamente interpretativo. Le critiche dottrinali (esigenza di mantenimento estranea alla funzione della revoca; possibile funzione familiare dell’adozione di maggiorenne) non superano il dato normativo. La memoria richiama la rinnovata funzione solidaristica affermata da Cass. n. 29684/2024 e dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 135/2023 e n. 5/2024): l’istituto non persegue più soltanto la trasmissione del cognome e del patrimonio, ma asseconda istanze personalistiche e solidaristiche, con ampliamento dell’accesso (anche in presenza di figli maggiorenni consenzienti, e attenzione a contesti relazionali). Tale evoluzione, però, non ha modificato gli effetti giuridici, che restano “ben diversi” rispetto a quelli dell’adozione piena e dell’adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sul suo preminente interesse. La Corte cost. n. 79/2022, dichiarando illegittimo l’art. 55 L. n. 184/1983 nella parte in cui, rinviando all’art. 300, comma 2, c.c., escludeva rapporti civili tra adottato in casi particolari e parenti dell’adottante, ha avvicinato tale adozione al modello pieno proprio perché riguarda minori e si fonda sul preminente interesse del minore, distaccandola dall’adozione civile, plasmata su esigenze patrimoniali e successorie. La maggiore età è requisito dell’adozione civile, i cui effetti restano diversi.
Tali effetti divergenti impediscono di usare l’adozione piena (e a fortiori la filiazione da procreazione) come tertium comparationis per ritenere irragionevole o contrario all’art. 3 Cost. il trattamento dell’art. 803 c.c. L’adottato maggiore acquista diritti successori verso l’adottante, ma non viceversa (art. 304 c.c.); conserva diritti e doveri verso la famiglia d’origine (art. 300, comma 1, c.c.); non succede ai parenti dell’adottante; l’adozione non induce rapporti civili tra adottante e famiglia dell’adottato né tra adottato e parenti dell’adottante, salve eccezioni di legge (art. 300, comma 2, c.c.). L’obiezione secondo cui la revoca non avvantaggia il figlio sopravvenuto ma reintegra il patrimonio del donante, liberamente disponibile, è difficilmente superabile, ma non cancella il collegamento normativo tra diritto di revocazione e sopravvenuta filiazione. L’atteggiamento psico-emotivo del donante è assecondato dalla legge solo in presenza di filiazione derivante da procreazione, con l’aggiunta dell’adozione piena per espressa disposizione di legge. Un rapporto assimilabile a quello di sangue, che i compilatori intendevano proteggere, implica la minore età dell’adottato. È pertanto infondata anche la questione di legittimità costituzionale.
In conclusione il ricorso è rigettato. La natura della questione giustifica la compensazione delle spese.

