Danno parentale del macroleso: la sofferenza morale dei prossimi congiunti si presume, la perdita del lavoro e la riduzione della capacità specifica vanno accertate
Il 21 giugno 2007 Lo.Pa., trasportato sulla Renault Clio di proprietà e condotta da Ia.Gi., riporta gravissime lesioni nel sinistro in cui il veicolo, affrontando una curva a destra, esce di strada e si ribalta; il conducente decede sul colpo.
Lo.Pa., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio allora minore Lo.Ch., nonché i genitori Lo.Mi. e Ca.Lo. e il fratello Lo.Al., convengono dinanzi al tribunale di Foggia Allianz Assicurazioni Spa e Ia.Gi., chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Lo.Pa. quale trasportato (danno biologico, riduzione della capacità lavorativa, perdita del posto di lavoro, perdita della possibilità di accesso alla Polizia di Stato, future spese mediche) e del danno parentale iure proprio dei congiunti.
Nel costituirsi in giudizio, Allianz deduce di avere già corrisposto 468.000 euro a titolo risarcitorio e 15.000 euro per spese legali e addebita il sinistro a un veicolo antagonista condotto da Vi.Do., di proprietà di Ce.Ra. e assicurato con UnipolSai; il contraddittorio viene esteso a tali soggetti e a Fr.Na.
Nel corso del giudizio Allianz versa ulteriori 370.000 euro.
Il Tribunale ascrive la responsabilità esclusiva a Ia.Gi., ritiene satisfattive le somme già pagate per il danno biologico (permanente al 58%) e le spese mediche, esclude che sia stata fornita la prova del danno da riduzione della capacità lavorativa e della perdita di chance concorsuale, rigetta le domande parentali e reputa congrui i 15.000 euro per spese legali.
La corte d’appello di Bari, con sentenza emessa nel 2022, conferma la sentenza di primo grado: esclude la sommatoria dei postumi per elevare l’invalidità al 67%, dichiara inammissibile la doglianza sulle future spese mediche, nega il risarcimento del danno patrimoniale e del danno parentale per la mancata dimostrazione della sofferenza interiore, dello sconvolgimento dell’esistenza e dell’attività di assistenza e confermava la statuizione sulle spese legali, condannando gli appellanti alle spese.
I congiunti ricorrono per cassazione sulla base di cinque motivi.
Allianz resiste con controricorso; Ia.Gi. resta intimato.
Decide la terza sezione civile della corte di cassazione, con ordinanza numero 25833 del 26 settembre 2026.
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697, 2059, 1226 e 1227 c.c. per il rigetto della domanda di risarcimento del danno parentale.
Il motivo viene ritenuto fondato.
La corte territoriale ha richiesto la prova della sofferenza interiore, dello sconvolgimento delle abitudini di vita e dell’assistenza, senza distinguere la componente interiore (sofferenza morale soggettiva) dalle ripercussioni dinamico-relazionali. Il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è risarcibile non solo per la perdita definitiva del rapporto, ma anche quando questo risulti gravemente compromesso dalle menomazioni della vittima primaria. Il pregiudizio non è un danno meramente riflesso, bensì conseguenza diretta di un fatto plurioffensivo. Nella famiglia nucleare (figlio, genitori, fratelli) la sofferenza morale è assistita da presunzione fondata sull’id quod plerumque accidit e sul rapporto di stretta parentela unito alla gravità delle lesioni (qui postumi al 58%); grava sul danneggiante la prova dell’assenza di legame affettivo. Le conseguenze dinamico-relazionali (assistenza, mutamento delle abitudini) rileva per la liquidazione di quella componente, ma non sono presupposto indefettibile della sofferenza morale, che non è in re ipsa ma può provarsi per presunzioni semplici (Cass. n. 7748/2020, n. 5769/2024, n. 21988/2025, n. 9617/2026).
Il secondo motivo, ritenuto infondato, censura la liquidazione del danno biologico permanente e l’applicazione delle Tabelle milanesi. La corte d’appello non ha effettuato una liquidazione autonoma, ma ha condiviso la relazione del CTU che, dopo le osservazioni di parte, ha confermato il 58% con valutazione unitaria e non atomistica. In presenza di plurime menomazioni concorrenti l’invalidità permanente non si determina per mera addizione delle percentuali, ma con valutazione sintetica dell’incidenza complessiva sul valore-uomo (Cass. n. 11509/2016). La censura investe un apprezzamento di fatto riservato al merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. S.U. n. 8053/2014), e non un errore di diritto sui criteri tabellari.
Il terzo motivo, fondato nei limiti indicati, denuncia omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 1223 c.c. sul danno patrimoniale da perdita del rapporto di lavoro. Non vi è omessa pronuncia, perché la corte d’appello ha rigettato la domanda valorizzando la residua capacità generica e l’assenza di prova di disoccupazione o di mansioni meno redditizie (licenziamento per superamento del periodo di comporto e invalidità civile al 75%). Ha però omesso di accertare se il licenziamento del 10 dicembre 2008 dalla Termisol Termica Srl fosse causalmente riconducibile alle assenze determinate dalle lesioni, antecedente logico della verifica del lucro cessante. Ove il danneggiato dimostri di avere perduto un rapporto preesistente a causa dell’illecito, il danno va parametrato ai redditi che quel rapporto avrebbe assicurato, salva la prova di altra occupazione o della concreta possibilità di conseguirla (Cass. n. 28071/2020).
Il quarto motivo viene ritenuto in parte fondato e in parte inammissibile. È ritenuto fondato quanto al danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. La capacità generica attiene all’attitudine allo svolgimento di attività in senso ampio ed è ordinariamente ricompresa nel danno alla salute; la capacità specifica riguarda l’idoneità a proseguire l’attività esercitata o altra corrispondente a competenze, attitudini ed esperienza, e la sua compromissione può costituire autonomo danno patrimoniale se incide sulla capacità di produrre reddito (Cass. n. 21322/2025, n. 4289/2024, n. 14241/2023). La possibilità di mansioni generiche (magazziniere, usciere, portierato, collaboratore scolastico) non esclude il pregiudizio: il giudice deve verificare se le attività ancora praticabili siano equivalenti per qualificazione, stabilità e redditività (Cass. n. 22584/2025). Il mero accertamento medico-legale di una riduzione del 10-15% non comporta automaticamente il danno nella stessa misura; occorre la prova, anche presuntiva, di una verosimile riduzione della capacità di guadagno futura. La valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. attiene al quantum, non supplisce al difetto di prova dell’an. È invece inammissibile la censura sulla perdita di chance relativa al concorso per la Polizia di Stato: la sentenza di appello fonda il rigetto anche sull’autonoma ratio della mancata contestazione specifica della decisione di primo grado circa l’assenza di concreta possibilità di superamento. La perdita di chance non coincide con la mera aspettativa di partecipare, ma postula una possibilità seria, concreta e apprezzabile, da allegare e provare anche in via probabilistica (requisiti, domanda, atti preparatori, percorso formativo: Cass. n. 22597/2026).
Il quinto motivo, sulle spese legali (artt. 91 e 115 c.p.c.) e sul pagamento di 15.000 euro, è giudicato inammissibile. La corte territoriale ha esaminato la censura, rilevando la prova documentale delle offerte del 2009 e l’incasso degli assegni da parte del danneggiato; la doglianza si risolve nella contestazione di un accertamento di fatto. La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice dichiari di non dover osservare la regola o fondi la decisione su prove non introdotte e fuori dai poteri officiosi (Cass. S.U. n. 20867/2020).
Pertanto la Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo (quest’ultimo nei termini di cui in motivazione), rigetta il secondo e dichiara inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

